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Pareggio di bilancio e Covid 19: il decreto per gli enti locali

15 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

In attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti e della successiva pubblicazione in G.U., la Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso il testo del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 febbraio 2024, relativo ai criteri ed alle modalità di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, per il pareggio di bilancio degli enti locali.

Il Decreto prevede in particolare 7 allegati, ovvero, nello specifico:

  • Allegato A “Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane”, relativo ai criteri ed alle modalità per la verifica finale
  • Allegato B “Nota metodologica province e città metropolitane”, contenente gli stessi criteri per la verifica finale per le province
  • Allegato C, relativo alle risultanze del conguaglio finale (“Surplus finale”“Deficit finale” di risorse), analiticamente definite nelle Tabelle allegate per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane
  • Allegato D, sempre riferito alle risultanze del conguaglio finale, ma per le province e le città metropolitane
  • Allegato E, riferito alle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane
  • Allegato F, relativo alle stesse risorse da restituire, ma per le province e le città metropolitane
  • Allegato G, contenente il prospetto per la segnalazione di eventuali errori rilevati e rettifiche ritenute necessarie sui dati riportati nelle Tabelle E ed F, da inoltrare a mezzo PEC all’indirizzo pareggio@pec.mef.gov.it, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in GU (decorso il termine verranno considerati definitivi).

Il Ministero, inoltre, per gli enti con eccedenza di risorse (“Surplus finale”), specifica le modalità per la restituzione delle stesse, ovvero:

  • per i comuni, le province e le città metropolitane, (nel comma 3 dell’articolo 1) indica una trattenuta in quote costanti per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale per i comuni e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane);
  • per le unioni di comuni e le comunità montane (nel comma 4 dell’articolo 1), ovvero il versamento in quote costanti entro e non oltre il 30 settembre di ciascun annoper gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

Per gli enti locali con deficit di risorse (“Deficit finale”), le somme sono erogate, entro il 30 aprile di ciascun anno, dal Ministero dell’interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

Si soggiunge inoltre che, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le risultanze del conguaglio finale sono regolate per il tramite delle medesime regioni o province autonome che provvedono, nel caso di risorse complessive ricevute in eccesso, a versare gli importi in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, all’entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui al comma 6, dell’articolo 1, del decreto in parola.

Il Ministero precisa che non sono ritenuti validi ai fini della segnalazione degli errori rilevati sui dati riportati nelle Tabelle di cui agli Allegati E ed F:

  • l’invio del prospetto oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale;
  • l’invio di prospetti diversi da quello di cui all’Allegato G;
  • l’attestazione e il prospetto, privi delle sottoscrizioni di tutti i firmatari indicati nell’art. 2 c. 1.

Con successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno pubblicate le Tabelle di cui agli Allegati E ed F, con i dati definitivi.

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