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Giurisprudenza

Opponibilità del pignoramento presso terzi alla procedura concordataria

20 Aprile 2021

Sara Addamo, Dottore di ricerca in diritto commerciale, Università di Trento; Incaricata alla ricerca, Libera Università di Bolzano; Avvocato

Cassazione Civile, Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850 – Pres. Genovese, Rel. Di Marzio

Di cosa si parla in questo articolo

Nella disciplina del concordato preventivo, nella quale non trova applicazione il congegno di spossessamento previsto in ambito fallimentare dagli articoli 42-43 della legge fallimentare, con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo articolo 44, ma opera un diverso congegno di spossessamento attenuato in forza del quale il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, è legittimo – salvo non ricorra l’ipotesi di frode sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’articolo 173, secondo comma – il pagamento effettuato dal debitor debitorisin esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l’ordinanza di assegnazione di cui all’articolo 533 c.p.c. sia anch’essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa.

La Suprema Corte ha ripercorso gli approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di opponibilità del pignoramento presso terzi alla procedura concordataria distinguendo le seguenti ipotesi:

– se l’esecuzione presso terzi, introdotta prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, è già pervenuta alla ordinanza di assegnazione – la quale coincide con l’atto conclusivo del processo di espropriazione presso terzi – gli effetti di essa rimangono fermi (ovvero il debitor debitoris è liberato ed il creditore principale trattiene quanto pagato), sebbene il pagamento sia successivo all’inizio della procedura concordataria;

– se invece l’assegnazione, all’esito di un pignoramento anteriore, perviene successivamente alla trascrizione della domanda di concordato, il debitor debitoris è liberato, ma il creditore principale deve restituire alla massa la somma pagata, ai sensi dell’art. 168, I comma, L.F.

 

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