In tema di fatture soggettivamente inesistenti, tenendo conto di quanto espresso dalla Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, C-277/14,PPUH Stehcemp, l’Amministrazione finanziaria, al fine di negare il diritto di detrarre l’Iva assolta a monte, deve provare, anche tramite presunzioni, gli elementi oggettivi dai quali sia desumibile che il contribuente, al momento dell’acquisto del bene o del servizio, sapeva ovvero avrebbe dovuto sapere, utilizzando l’ordinaria diligenza, che il cedente, con l’emissione della fattura, aveva evaso l’imposta o partecipato a una frode e porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto.
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