Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie L, il Regolamento (UE) 2025/1215 del 17 giugno 2025, che modifica il CRR per quanto riguarda i requisiti per le operazioni di finanziamento tramite titoli nell’ambito del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR).
Il Regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel CRR (Regolamento n. 575/2013/UE) il requisito relativo al coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) per gli enti creditizi, che riflette parte dei principi di Basilea III, volti a garantire che gli enti creditizi dispongano di finanziamenti stabili sufficienti su un orizzonte di un anno, evitando così un eccessivo disallineamento delle scadenze tra attività e passività, nonché un’eccessiva dipendenza dal finanziamento all’ingrosso a breve termine.
L’art. 428 novodecies, par. 1, lett. g), l’art. 428 vicies, par. 1, lett. b), e l’art. 428 tervicies, lett. a), del CRR prevedono attualmente i fattori di finanziamento stabile per gli importi dovuti da operazioni di finanziamento con clienti finanziari, con durata residua inferiore a sei mesi, pari, a seconda dell’operazione di finanziamento, allo 0%, al 5% o al 10%.
In base all’art. 510, par. 8, del CRR, tuttavia, tali fattori di finanziamento dovrebbero essere innalzati al 10%, al 15% e al 15% entro il 28 giugno 2025, al fine di concedere agli enti creditizi tempo sufficiente per adeguarsi gradualmente a una calibrazione più prudente e per valutare se tale calibrazione fosse appropriata.
Lo stesso articolo, al paragrafo 6, incarica EBA di valutare l’adeguatezza del trattamento di tale finanziamento stabile richiesto, ove tali operazioni di finanziamento tramite titoli o tali operazioni non garantite abbiano una durata residua inferiore a sei mesi: EBA, nella relazione presentata lo scorso 16 gennaio 2024 ha concluso che l’innalzamento dei fattori di finanziamento stabile richiesto, da applicarsi alle operazioni di cui sopra, avrebbe un impatto trascurabile sui livelli NSFR degli enti creditizi.
La relazione non ha tuttavia valutato la dimensione più ampia o gli effetti di ricaduta relativi alla liquidità dei mercati del debito sovrano e gli effetti sui mercati delle obbligazioni sovrane; conseguentemente, rimangono valide le considerazioni che hanno giustificato il differimento dell’innalzamento dei fattori di finanziamento stabile richiesto, come previsto all’art. 510, par. 8, CRR.
In particolare:
- la maggior parte delle operazioni di finanziamento tramite titoli è garantita da strumenti di debito sovrano, e, pertanto, un innalzamento del finanziamento stabile richiesto ad esse collegato potrebbe ridurre la liquidità nei mercati interessati e ciò potrebbe comportare, a sua volta, il rischio di creare costi di finanziamento aggiuntivi per gli Stati membri e alterare i meccanismi di trasmissione della politica monetaria
- altre giurisdizioni aderenti al CBVB hanno fissato livelli del fattore di finanziamento stabile richiesto per le operazioni di finanziamento tramite titoli che sono identici a quelli attualmente applicabili ai sensi del CRR: data l’intensa concorrenza internazionale sul mercato delle operazioni di finanziamento tramite titoli, l’innalzamento dei fattori di finanziamento stabile richiesto entro il 28 giugno 2025 creerebbe condizioni di disparità a livello internazionale a danno dei mercati finanziari dell’Unione.
Al fine di evitare tali conseguenze indesiderate, si è quindi reso opportuno rendere permanenti gli attuali fattori di finanziamento stabile per le operazioni di finanziamento tramite titoli e per le operazioni non garantite con clienti finanziari, qualora tali operazioni abbiano una durata residua inferiore a sei mesi: in ogni caso, viene previsto che EBA riferisca ogni 5 anni alla Commissione in merito all’adeguatezza di tali requisiti di finanziamento stabile.
Poiché la sospensione temporanea del trattamento prudenziale degli importi dovuti da operazioni di finanziamento tramite titoli e delle operazioni non garantite con clienti finanziari, con durata residua inferiore a sei mesi, creerebbe incertezza giuridica per i partecipanti al mercato e oneri amministrativi e finanziari indebiti per il settore bancario UE, ed al fine di assicurare la continuità di tale trattamento prudenziale, il regolamento modificativo si applicherà dal 29 giugno 2025.