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Giurisprudenza

Oneri probatori sulla legittimità della detrazione IVA nelle frodi carosello

27 Maggio 2016

Francesca Solari, Dottoressa patrocinatrice presso lo Studio Legale Piovani&Marcheselli, Genova

Cassazione Civile, Sez. V, 25 marzo 2016, n. 5984

Di cosa si parla in questo articolo

Nella sentenza in commento la Cassazione si è pronunciata sul tema della detraibilità dell’IVA versata da soggetti che abbiano acquistato beni o servizi da società, c.d. cartiere.

La Suprema Corte ha richiamato, in ossequio ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia dell’Unione, quali siano gli oneri probatori che gravano sull’Amministrazione finanziaria e sul contribuente nell’ambito delle contestazioni di fittizietà tipiche delle c.d. frodi carosello.

In specie si è affermato che va negato il beneficio del diritto a detrazione dell’IVA ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo, al quale sono stati forniti i beni o i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore a monte.

In tal senso, la Cassazione ha affermato che, nel caso in cui venga contestata la detrazione IVA effettuata dall’acquirente finale della presunta frode, da un lato è onere dell’Amministrazione finanziaria provare, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva – per l’esistenza nella specie di indizi idonei ad avvalorare il sospetto in tal senso indicati dall’amministrazione – in un’evasione commessa dall’emittente delle fatture contestate o da un altro operatore intervenuta a monte nella catena di prestazioni. Dall’altro lato, invece, è onere del contribuentedimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all’attività professionale svolta, di non essere stato in grado di superare l’ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti.

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