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Giurisprudenza

Omologazione accordo di ristrutturazione, reclamo e diritto intertemporale

18 Marzo 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310 – Pres. Ferro, Rel. Vella

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione civile, Sez. I, con sentenza pubblicata il 9 marzo 2026 n. 5310 (Pres. Ferro, Rel. Vella) si è pronunciata in merito alla legittimazione alla proposizione del reclamo alla domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

In tale occasione ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., la natura contenziosa del procedimento di omologa comporta che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione spetta solo a coloro che abbiano assunto formalmente la qualità di parte nelle precedenti fasi e gradi del giudizio, anche se regolato mediante rinvio agli artt. 737 e s. c.p.c.”.

In particolare, nel caso di specie, una s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso ex art. 40 CCII al fine di ottenere l’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 57 CCII, raggiunto con i creditori che rappresentavano oltre il 60% dei crediti dell’impresa, ossia l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L’ulteriore creditore, Inps, non ha invece aderito a nessuna delle plurime proposte di accordo.

Nel corso del processo di omologazione la s.r.l. ha chiesto di procedere all’omologazione forzosa nei confronti dell’Inps ex art. 63 co. 2 bis CCII ratione temporis ritenuto vigente. Il tribunale, appurando la convenienza degli accordi rispetto alla liquidazione giudiziale, ha proceduto ad estenderli all’Inps.

A seguire l’Inps ha proposto reclamo, ex art. 51 CCII, nella cui sede la s.r.l. ha lamentato la carenza di legittimazione dell’Inps, la tardività del reclamo ed ha richiesto la conferma dell’applicabilità della ristrutturazione forzata in tutte le ipotesi in cui risulti vantaggiosa per l’ente pubblico.

Di contro, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente la legittimazione dell’Inps poiché da ritenersi parte a seguito dell’omologazione forzosa disposta erroneamente ed ha sancito la tempestività del reclamo.

La Corte d’appello ha quindi provveduto a revocare l’omologazione dell’accordo, in quanto l’adesione dell’Inps non era necessaria per il raggiungimento del 60%, ed ha ritenuto insussistente il requisito essenziale della soddisfazione integrale del creditore estraneo all’accordo ex art. 57 co. 3 CCII.

La Cassazione in tale contesto afferma come il D.L. 69/2023, che ha rafforzato i poteri del Tribunale nell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione anche in assenza del consenso di tutti i creditori – disponendo l’omologazione forzosa ed estendendo gli effetti ai non aderenti – abbia natura retroattiva, alla luce del suo art. 1 bis.

La Corte parte da una premessa di diritto intertemporale, ovvero la non applicabilità dell’art. 1-bis, del D.L. 69/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 103/2023: l’art. 1 bis intendeva assicurare, nelle more dell’adozione dell’ultimo decreto correttivo (D. Lgs. 136/2024, applicabile alle proposte di transazione presentate successivamente al 28 settembre 2024), una adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti all’accordo, con contestuale sospensione dell’applicabilità degli originari commi 2, ultimo periodo, e 2-bis dell’art. 63 CCII (che prevedevano appunto l’omologazione forzosa e l’estensione degli effetti ai non aderenti).

Il sesto comma dell’art. 1-bis introdotto dalla legge di conversione prevede infatti che le relative disposizioni “si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 63” del CCII “in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto“, ovvero lo stesso decreto-legge 69/2023 (convertito), la cui entrata in vigore risale al 15 giugno 2023: la norma è per la Corte quindi retroattiva, in deroga al principio di cui all’art. 15, c. 5, L. 400/1988, in base al quale, di regola, “le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente“.

Nel caso di specie, tutte le proposte di accordo sono state presentate tuttavia prima della sua entrata in vigore: ne consegue che Inps non aveva diritto a ricevere l’apposito avviso, di cui al comma 4 dell’art. 1 bis del d.l. 69/2023.

In tale contesto deve tenersi conto del comma 4 dell’art. 48 CCII, che prevede la possibilità per i creditori di proporre opposizione alla domanda entro trenta giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese. Nel caso di specie, l’Inps non ha proposto tale opposizione.

La Corte ha, quindi, dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 51 CCII per mancanza di legittimazione alla luce dell’assenza di assunzione della veste di parte dell’impugnante nel giudizio di omologazione, pur in assenza di qualsivoglia violazione della legge processuale che abbia causato l’impedimento alla sua partecipazione.

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