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IVA

Omessa dichiarazione annuale IVA: precisazioni AE sulla liquidazione

28 Agosto 2026
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.  239129/2026, ha pubblicato le disposizioni attuative dell’art. 54-bis.1 del D.P.R. 633/1972 (c.d. decreto IVA), riguardante la liquidazione dell’IVA in caso di dichiarazione annuale omessa.

L’articolo in questione, inserito dall’art. 1, c. 111, lettera a), della L. 199/2025, prevede che l’Agenzia delle entrate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, possa procedere alla liquidazione dell’imposta dovuta anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, al netto degli eventuali versamenti dell’imposta effettuati dal contribuente.

La liquidazione è effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudizio dell’azione accertatrice; l’imposta dovuta in esito alla liquidazione effettuata è comunicata al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può fornire all’Agenzia gli eventuali dati ed elementi utili per rideterminare il risultato della liquidazione.

Oltre all’imposta, sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e la sanzione amministrativa pari al 120% della stessa imposta.

Se il contribuente provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla riliquidazione effettuata in base ai dati ed elementi dallo stesso forniti, tale sanzione è ridotta a un terzo e gli interessi si applicano nella misura del 3,5%.

Ai fini del pagamento, da effettuare tramite modello F24, non è possibile avvalersi:

  • della compensazione di cui all’art. 17 D. Lgs. 241/1997
  • della rateazione di cui all’art. 3-bis del D. Lgs. 462/1997.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato, quindi, in particolare:

  • individua le fonti informative da utilizzare per la liquidazione dell’imposta dovuta (fatture elettroniche, corrispettivi telematici, dati delle liquidazioni periodiche, versamenti IVA)
  • stabilisce le modalità per l’invio della comunicazione degli esiti della liquidazione (a mezzo PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC o al domicilio digitale speciale; altrimenti, tramite raccomandata A/R)
  • prevede che tale comunicazione, unitamente al prospetto analitico riportante gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici considerati ai fini della liquidazione, sia resa disponibile in formato elettronico nel Cassetto fiscale del contribuente
  • prevede che l’attività di assistenza ai contribuenti sia demandata alla Direzione Provinciale dell’Agenzia competente per territorio, ovvero alla Direzione Regionale per i “grandi contribuenti”.
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