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Giurisprudenza

Omessa attivazione della liquidazione e aggravio del debito societario

23 Febbraio 2026

Tribunale di Bologna, 24 luglio 2025 n. 1960 – Pres. Guernelli, Est. Serra

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Bologna con la sentenza del 24 luglio 2025 n. 1960 si è pronunciata in merito all’omessa attivazione dello stato di liquidazione da parte degli amministratori e alla loro conseguente responsabilità per all’aggravio del passivo della società.

Il caso di specie riguardava una società che è stata dichiarata in fallimento dopo sette anni di uno stato di liquidazione di fatto, a causa dell’assenza di qualsivoglia attività economica.

Si era accertato infatti che gli amministratori avevano occultato perdite tramite apposizioni erronee nel bilancio al fine di evitare lo scioglimento della società, non avevano provveduto all’annotazione della causa di scioglimento al Registro delle Imprese e non avevano adempiuto alcuno dei doveri attinenti al procedimento di liquidazione, in violazione degli artt. 2484 n. 4,  2482 ter 2485 e 2486 c.c.

In tal modo era stato causato un ritardo della liquidazione e della dichiarazione di fallimento, a scapito dei creditori sociali.

In tale contesto, il Tribunale ha affermato come la liquidazione del danno in via equitativa tramite il criterio del calcolo della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare – in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 settembre 2019, n. 24431) – possa essere adottato solo in presenza dell’allegazione di “un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo”.

La mera inerzia degli amministratori nella promozione della liquidazione non è sufficiente ad applicare il criterio di quantificazione del danno in via equitativa di matrice giurisprudenziale, pari alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare.

Conseguentemente, nel caso di specie, gli amministratori sono stati condannati, in solido fra loro, alla differenza fra lo stato del passivo in bilancio al momento in cui la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione dagli amministratori, ed il passivo (aggravato) accertato in sede fallimentare.

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