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OICR: in consultazione le modifiche alle condizioni di partecipazione ai FIA riservati

5 Giugno 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione la proposta di modifica dell’art. 14 del DM 30/2015 recante il Regolamento attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani.

Le modifiche sono volte a modificare le soglie di ingresso nei FIA italiani riservati, per consentire l’accesso a queste forme di investimento alternativo ad una platea di clientela retailpiù ampia, con patrimoni di medie/grandi dimensioni, disponibile ad investire nel medio/lungo periodo in assetilliquidi e in società non quotate, allo scopo di diversificare il proprio portafoglio finanziario, conseguire un rendimento apprezzabile, finanziare le imprese italiane e con esse la ripresa economica del Paese.

Attualmente l’articolo 14 del dm n. 30/2015, sui FIA italiani riservati, definisce come destinatarie dell’offerta le seguenti categorie di investitori:

  • Investitori professionali
  • Investitori non professionali che investono, direttamente o tramite gestione di portafogli, un importo complessivo, non frazionabile, non inferiore a 500mila euro
  • Componenti del Cda e dipendenti del gestore, senza alcuna soglia di ingresso

La proposta di revisione dell’art. 14, oggetto della consultazione, prevede la partecipazione ai FIA riservati, oltreché degli investitori professionali, dei seguenti soggetti:

  1. investitori non professionali con investimento minimo non inferiore a 500mila euro, non frazionabile, nel caso di investimento diretto (com’è adesso);
  2. investitori non professionali con investimento minimo non inferiore a 100mila euro non frazionabile e limite di concentrazione al 10% del proprio portafoglio finanziario (per portafoglio finanziario si intende il valore complessivo del portafoglio in strumenti finanziari, inclusi i depositi bancari, e in prodotti di investimento assicurativi, disponibile presso il medesimo intermediario o gestore), che effettuano l’investimento nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
  3. soggetti abilitati che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafoglio, per conto di investitori non professionali;
  4. componenti del Cda e dipendenti del gestore, senza limitazioni di ingresso.

Il documento contiene, inoltre, alcuni quesiti su taluni aspetti riguardanti: la soglia minima di ingresso, il limite di concentrazione, la composizione del portafoglio finanziario e le gestioni di portafogli, sui quali chiediamo il parere dell’industria e degli stakeholders.

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 3 luglio 2020.

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