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Giurisprudenza

Offerta pubblica di azioni: maxisanzione per chi mente sull’autorizzazione della Consob al prospetto informativo

11 Novembre 2020

Rossella Pucci, Dentons Europe Studio Legale Tributario

Cassazione Civile, Sez. VI, 30 luglio 2020, n. 16334 – Pres. Lombardo, Rel. Criscuolo

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto contro la sanzione di 2,5 milioni di Euro, comminata al ricorrente in seguito all’accertamento della violazione ex art. 94 TUF.

Nel caso di specie, la condotta ascritta consisteva nell’abusiva offerta al pubblico di prodotti finanziari (azioni di una costituenda società) mediante un sito internet, senza che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la pubblicazione del prospetto informativo fosse stata autorizzata dalla Consob.

Infatti, nel sito internet, il ricorrente indicava come scaricare e prendere visione del prospetto informativo, oltre a quali e quante erano le azioni offerte ed in quale tempi aderire all’offerta, mentendo sull’avvenuta autorizzazione della Consob.

Ebbene, la Suprema Corte, richiamando alcuni passaggi argomentativi delle più rilevanti pronunzie in materia, affermava che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non è necessario sottoporre ai potenziali acquirenti il prospetto informativo, essendo sufficiente che siano reperibili informazioni sulle condizioni dell’offerta e sui prodotti finanziari, così da mettere un investitore nella condizione di decidere.

A sostegno della tesi difensiva, il ricorrente invocava, senza successo, la violazione del principio del ne bis in idem, essendo stato assolto in sede penale per l’imputazione di cui all’art. 166, comma 1, lett. c) TUF.

Sennonché, rileva l’opzione interpretativa della Suprema Corte secondo cui tale reato attiene ad una situazione differente rispetto a quella oggetto del caso de quo, punendo la condotta del soggetto non abilitato che svolge servizi di attività di investimento o gestione collettiva del risparmio; si riferisce, dunque, alla situazione soggettiva dell’agente.

Al contrario, la fattispecie disciplinata dagli artt. 94 e 191 TUF considera la diversa condotta dell’offerta al pubblico abusiva di prodotti e strumenti finanziari, investendo un profilo di natura oggettiva attinente alle modalità dell’offerta.

 

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