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Flash News

Offerta al pubblico cripto-attività: conformità agli Orientamenti ESAs

12 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato la nota n. 50 del 09/05/2025, di attuazione degli orientamenti ESAs sui modelli per le spiegazioni e i pareri legali per l’offerta al pubblico di crypt-attività, nonché sul test standardizzato per le cripto-attività, ai sensi dell’art. 97, par. 1, del MICAR.

Allo stesso tempo, anche Consob, nell’ambito delle proprie competenze, con avviso del 9 maggio 2025, si è conformata anch’essa agli stessi Orientamenti ESAs.

Gli Orientamenti specificano in particolare:

  • il contenuto e la forma della spiegazione e del parere giuridico di cui, rispettivamente, all’art. 8, par. 4, e all’art. 17, par. 1, lett. b), punto ii), e all’art. 18, par. 2, lett. e), del MICAR
  • un approccio comune per la classificazione delle cripto-attività.

L‘art. 8 par. 4, in particolare, dispone che la notifica del White Paper sulle cripto-attività deve essere corredata da una presentazione dei motivi per cui le cripto-attività descritte nel White Paper non dovrebbero essere considerate:

  • una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del MICAR
  • un token di moneta elettronica
  • un token collegato ad attività

Allo stesso modo, l’art. 17, par. 1 lett. b) punto ii), per gli enti creditizi, dispone che un token collegato ad attività emesso da un ente creditizio può essere offerto al pubblico se l’ente notifica alla rispettiva Autorità competente, fra le altre informazioni richieste, anche un parere giuridico secondo cui il token collegato ad attività non è assimilabile a né ad una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del MICAR, né ad un token di moneta elettronica.

Tale parere giuridico deve essere altresì incluso nella domanda di autorizzazione all’offerta al pubblico di token collegati ad attività o alla richiesta di ammissione alla negoziazione (ai sensi dell’art. 18, par. 1 lett. e).

I destinatari dell’attuazione dei citati orientamenti sono pertanto:

  • banche
  • SIM di classe 1 e diverse da quelle di classe 1
  • emittenti specializzati di Asset Referenced Tokens (ART)
  • istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica autorizzati all’emissione di ART ex art. 11 D. Lgs. 129/2024
  • ogni soggetto che intenda prestare, o che presti, servizi per le cripto-attività, nell’ambito della valutazione di eventuali attività rientranti nel proprio perimetro di attività attuale o prospettico, al fine di determinare se tali attività riguardino cripto-attività disciplinate da MiCAR, limitatamente all’approccio comune indicato al par. 1, lett. b).
Di cosa si parla in questo articolo

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