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Giurisprudenza

Occultamento o distruzione di documenti contabili anche se reperibili presso terzi

25 Giugno 2021

Enrico Pezzi, assegnista di ricerca in diritto penale presso l’Università degli Studi di Trento

Cassazione Penale, Sez. III, 06 maggio 2021, n. 21062 – Pres. Gentili, Rel. Semeraro

Con riferimento al delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d. lgs. n. 74/2000, la Suprema Corte ribadisce il proprio consolidato orientamento secondo cui “l’impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d’affari derivanti dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante”.

Tale assunto si pone come conseguenza dell’interpretazione secondo la quale la ricostruzione del reddito o del volume di affari deve essere effettuata avendo riguardo alla sola situazione interna all’azienda, sicché il reato sussiste anche laddove la determinazione del risultato economico delle operazioni sia stata possibile reperendo la necessaria documentazione presso terzi o aliunde (in senso conforme, Sez. III, 14 novembre 2007, n. 3057; Sez. III, 15 gennaio 2019, n. 7051).

Il predetto assunto risulta infine coerente con l’oggetto di tutela della fattispecie penale, coincidente con l’interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente, dal momento che la norma sanziona l’obbligo di non sottrarre ad accertamento le scritture e i documenti obbligatori.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il reddito era invece stato ricostruito sulla base di controlli incrociati sui clienti dell’azienda, e non in base ai documenti prodotti dall’imputato, con conseguente applicazione del principio, da parte della Corte territoriale, secondo cui in tema di reati tributari – dal momento che la fattura dev’essere emessa in duplice esemplare – dal rinvenimento di solo uno di essi in capo al terzo si può desumere che il mancato reperimento dell’altro presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (così anche Sez. III, 02 marzo 2018, n. 41683. Per approfondimenti sui più recenti orientamenti in tema di reati tributari cfr. G. Bonifacio, I reati tributari (2016 – 2019) parte seconda, in Dir. prat. Trib., 2/2020, 752. Con specifico riferimento al delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili cfr. inoltre A.f. Tripodi, L’impossibilità di ricostruzione dei redditi o del volume di affari nell’art. 10 D. Lgs. 74/2000 ed il principio di necessaria offensività, in RTDPE, 2003, 332).

 


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