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Obbligo di comunicazione PEC in caso di procedure concorsuali: i chiarimenti del Ministero

25 Novembre 2011
Di cosa si parla in questo articolo
PEC

In risposta ad alcuni quesiti pervenuti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito ieri alcune ulteriori indicazioni relativamente alla comunicazione al registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) delle aziende costituite in forma societaria.

In caso di procedure concorsuali, il curatore ed il commissario o il liquidatore giudiziale nel concordato sono tenuti alla comunicazione dell’indirizzo PEC in luogo degli organi amministrativi i quali, nonostante l’assoggettamento alla procedura concorsuale, rimangono comunque in carica ancorché con poteri limitati ?

Secondo il Ministero occorre distinguere fra società in stato di fallimento e società soggette a concordato.

Per quanto attiene le prime, infatti, il ministero ritiene che tali società non rientrino fra i soggetti obbligati alla comunicazione al registro delle imprese dell’indirizzo PEC. Ciò non toglie la possibilità per il curatore fallimentare di iscrivere autonomamente nel registro delle imprese la casella di posta elettronica certificata della società da lui curata (cfr. circolare ministeriale 3/11/2011 n. 3645/C).

Diverso il caso dei concordati, per i quali il Ministero opera un’ulteriore distinguo.

Per i concordati preventivi nella fase che precede l’omologa e per quelli non liquidatori o “in prosecuzione dell’attività”, atteso che in tali casi la gestione della società è in mano agli amministratori, l’adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC resta in capo al legale rappresentante della società, il quale potrà indicare un autonomo indirizzo di posta elettronica certificata.

Diversamente, nel caso di concordati liquidatori nella fase post omologa, atteso che in questi casi la gestione passa al liquidatore, l’adempimento spetterà a quest’ultimo, ferma restando la possibilità per lo stesso di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo di comunicazione, è possibile, per due società facenti capo al medesimo organo amministrativo, indicare un unico indirizzo di PEC ?

Il Ministero, rispondendo positivamente al quesito posto, evidenzia come nulla osti, nel caso in questione, all’indicazione di un unico indirizzo di posta elettronica certificata per le due società, attesa l’esistenza fra le stesse di un “collegamento” così come indicato nella circolare ministeriale 3/11/2011 n. 3645/C.

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