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Obblighi informativi a carico dei gestori: in consultazione le modifiche alla normativa Consob e Banca d’Italia

5 Giugno 2017
Di cosa si parla in questo articolo

L’evoluzione normativa e l’obiettivo di razionalizzazione e semplificazione degli hanno condotto alla revisione da parte delle due Autorità del relativo framework di segnalazioni.

Consob e Banca d’Italia hanno sottoposto a pubblica consultazione le modifiche normative:

  • le circolari della Banca d’Italia: n. 189 del 21 ottobre 1993 – Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr); n. 286 del 17 dicembre 2013 – Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati; n. 154 del 22 novembre 1991 – Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie – Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi della Banca d’Italia (limitatamente agli schemi segnaletici delle Società di gestione del risparmio – Sgr e degli Oicr);
  • la delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010 – Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati.

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 31 luglio 2017.

Come si legge nel comunicato stampa, le principali modifiche alla circolare della Banca d’Italia n. 189 Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio riguardano:

  1. l’introduzione di nuovi dettagli informativinelle segnalazioni relative al servizio di gestione individuale del risparmio prestato dalle Sgr.Ciò al fine di eliminare le segnalazioni su tale operatività attualmente inviate dalle Sgr alla Consob;
  2. l’eliminazione di alcune voci relative all’operatività dei fondi. Verrebbero in particolare eliminati: a) alcune informazioni relative alla composizione del portafoglio; b) alcuni dati relativi alle commissioni a carico dei fondi e dei sottoscrittori previsti dai regolamenti dei fondi;
  3. l’inserimento di nuove sottovoci relative alla qualità del credito, alla residenza e al settore economico di appartenenza dei debitori, per cogliere adeguatamente l’operatività dei fondi chiusi (e delle Società di investimento a capitale fisso – Sicaf) abilitati alla concessione del credito in via diretta;
  4. l’introduzione di obblighi segnaletici per le Sicaf. Gli schemi proposti tengono conto sia delle attuali segnalazioni dei fondi chiusi, in un’ottica di parità di trattamento tra soggetti che svolgono la stessa attività, sia del contenuto dell’informativa di bilancio prodotta dalle Sicaf, per non introdurre oneri aggiuntivi rispetto a quelli già sostenuti da tali operatori;
  5. l’istituzione di un’informativa per gli European venture capital funds (Euveca) e gli European social entrepreneurship funds-Eusef, con schemi segnaletici analoghi a quelli dei fondi chiusi, anche in tal caso in un’ottica di parità di trattamento. La periodicità delle segnalazioni sarebbe annuale, in linea con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie relative a tali operatori.

I principali interventi previsti sulla delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010 sono rappresentati da:

  1. l’eliminazione delle segnalazioni strutturate a carico di Sgr/Sicav che rappresentano una duplicazione rispetto a quelle acquisite dalla Banca d’Italia. Si tratta in particolare delle segnalazioni relative a: i) i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti e alle relative variazioni intervenute nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli; ii) le informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli; iii) le informazioni concernenti le deleghe gestionali ricevute da soggetti non tenuti all’adempimento, ai sensi del manuale degli obblighi informativi; iv) i dati concernenti la composizione complessiva del portafoglio nel caso di deleghe gestionali ricevute da soggetti non tenuti alla segnalazione di tali dati ai sensi del manuale degli obblighi informativi; v) le informazioni sugli esponenti aziendali delle Sgr/Sicav;
  2. l’eliminazione delle segnalazioni i cui contenuti possono essere reperiti da altri database/informazioni a disposizione dell’Istituto. Si tratta, in particolare, delle segnalazioni relative a: i) elenco dei collocatori per i gestori esteri che commercializzano in Italia Oicr esteri; ii) convenzioni tra Sgr promotrice e gestore e informazioni di carattere anagrafico-qualitative sui fondi speculativi;
  3. l’eliminazione per i gestori di Oicr di private equity delle segnalazioni relative a tali prodotti. Ciò nell’ottica di alleggerire gli oneri amministrativi a carico dei gestori di minori dimensioni (l’industria nazionale del private equity e del venture capital, infatti, è composta in misura significativa da operatori c.d. “sotto-soglia”) e anche avendo a mente la valenza strategica che tali gestori assumono nello sviluppo di canali di finanziamento alternativi a quello bancario per le imprese di media-piccola dimensione;
  4. la modifica della segnalazione relativa alla commercializzazione di Oicr propri e di terzi al fine di renderla più rispondente alle attività di vigilanza. Ciò anche in considerazione del sempre più diffuso svolgimento dell’attività di commercializzazione da parte delle sgr;
  5. l’estensione delle segnalazioni documentali relative agli Oicr di diritto italianogestiti da gestori italiani (es. regolamento di gestione, rendiconto annuale e relazione semestrale) anche agli Oicr di diritto italianogestiti da società di gestione Ue e da gestori di Fondi di investimento alternativi – Fia (Gefia Ue);
  6. la riconduzione nell’alveo degli obblighi informativi ex delibera n. 17297della segnalazione introdotta dalla direttiva Aifmd e implementata nell’articolo 45 del Testo unico della finanza -Tuf (“Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate”);
  7. alcuni adattamenti specifici relativi alle segnalazioni deifondi immobiliari.
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