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Nuovi RTS IFR sui requisiti di fondi propri per le spese fisse generali

5 Settembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo
IFR

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 5 settembre 2022 il Regolamento delegato (UE) 2022/1455 della Commissione dell’11 aprile 2022 recante le nuove norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul requisito di fondi propri relativo alle spese fisse generali di integrazione del Regolamento (UE) 2019/2033 sui requisiti prudenziali delle imprese di investimento (Investment firms directive and regulation – IFR).

I nuovi RTS sono stati emanati ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, quarto comma, del Regolamento IFR.

Coerentemente con quanto previsto dal Regolamento IFR, nel requisito sulle spese fisse generali sono inclusi:

  • bonus per personale e altra retribuzione;
  • quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci;
  • altre forme di partecipazione agli utili e altra retribuzione variabile;
  • commissioni e provvigioni;
  • spese non ricorrenti da attività non ordinarie.

Inoltre, secondo quanto previsto dai presenti RTS, dal totale delle spese sono altresì dedotti anche gli elementi seguenti:

  • provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati a controparti centrali, borse, altre sedi di negoziazione e a broker intermediari;
  • interessi pagati ai clienti;
  • spese fiscali relative agli utili di esercizio;
  • perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio;
  • pagamenti per accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite;
  • versamenti a fondo per rischi bancari;
  • spese per elementi già stati dedotti dai fondi propri ai sensi del CRR.

Gli RTS specificano inoltre la nozione di cambiamento sostanziale nell’attività di un’impresa di investimento. 

Infine, gli RTS chiariscono le voci aggiuntive che devono essere dedotte dalle spese totali da parte dei negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni a causa della particolarità delle attività svolte da tali imprese.

Il Regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE.

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