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Flash News

Le nuove norme sulle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode

18 Settembre 2013

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 settembre 2013 il Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.

Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione dagli atti dell’Unione e dagli accordi di cooperazione e mutua assistenza conclusi dall’Unione con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Nell’esercizio delle sue funzioni l’Ufficio: fornisce agli Stati membri l’assistenza della Commissione per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione volta a proteggere gli interessi finanziari dell’Unione dalle frodi; contribuisce all’elaborazione e allo sviluppo di metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione; promuove e coordina, con gli Stati membri e tra di essi, la condivisione di esperienza operativa e di migliori pratiche procedurali nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e sostiene azioni comuni contro le frodi condotte dagli Stati membri su base volontaria.

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi possono concludere accordi amministrativi con l’Ufficio. Tali accordi amministrativi possono riguardare, in particolare, la comunicazione di informazioni e lo svolgimento di indagini.

Il Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


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