Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2015 n. 94624 sono state individuate le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
Il Provvedimento da attuazione alle disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In particolare, con il presente Provvedimento sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai clienti del contribuente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti, ovvero informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d’imposta nei modelli 770, quadro “Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, con causale A (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale) ovvero M (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente).