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Nuove massime del Consiglio notarile di Milano su aumento di capitale e diritto di opzione nelle S.r.l.

23 Giugno 2016
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione Società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato sei nuove massime in materia di aumento di capitale e diritto di opzione nelle S.r.l., che di seguito si riportano espressamente. Tra i contenuti collegati il link alle motivazioni, con anche la relativa nota bibliografica.

Massima n. 154 del 17 maggio 2016 – Diritto di opzione più che proporzionale nelle s.r.l. (artt. 2481-bis e 2468, comma 3, c.c.)

È legittima la clausola statutaria che attribuisce a uno o più soci un diritto di opzione più che proporzionale rispetto alla partecipazione posseduta, valevole in tutti i casi di aumento del capitale sociale a pagamento (fatta eccezione per gli aumenti in natura, ove previsti dallo statuto), fermo restando il diritto di recesso, in occasione di ogni decisione di aumento del capitale, ai soci cui spetta un diritto di opzione meno che proporzionale.

Il diritto di opzione più che proporzionale costituisce un diritto particolare ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., e come tale può essere introdotto e modificato solo con il consenso di tutti i soci.

Massima n. 155 del 17 maggio 2016 – Diritto all’aumento gratuito più che proporzionale nelle s.r.l. (artt. 2481-ter e 2468, comma 3, c.c.)

È legittima la clausola statutaria che attribuisce a uno o più soci, in deroga all’art. 2481-ter, coma 2, c.c., il diritto di ottenere in sede di aumento gratuito del capitale sociale un incremento della propria partecipazione in misura più che proporzionale rispetto alla partecipazione posseduta.

Il diritto all’aumento gratuito più che proporzionale costituisce un diritto particolare ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., e come tale può essere introdotto e modificato solo con il consenso di tutti i soci.

Massima n. 156 del 17 maggio 2016 – Contenuto della clausola che consente alla maggioranza di escludere o limitare il diritto di opzione nelle s.r.l. (artt. 2481-bis c.c.)

La clausola statutaria prevista dall’art. 2481-bis, comma 1, c.c., che consente all’assemblea dei soci di deliberare a maggioranza un aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione o limitazione del diritto di opzione, può avere ad oggetto tutte le ipotesi di esclusione o limitazione del diritto di opzione (salvo il caso di cui all’art. 2482-ter c.c.), e segnatamente i casi di: (i) offerta di nuove partecipazioni a terzi; (ii) offerta di nuove partecipazioni solo ad alcuni soci o a tutti i soci ma in misura non proporzionale; (iii) offerta di nuove partecipazioni a fronte di conferimenti diversi dal denaro.

In mancanza della clausola prevista dall’art. 2481-bis, comma 1, c.c., la deliberazione di un aumento di capitale da liberare con conferimenti diversi dal denaro – e come tale limitativa del diritto di opzione, salvi i rari casi in cui l’oggetto del conferimento sia costituito da beni nella disponibilità di tutti i soci – richiede pertanto il consenso unanime dei soci.

Fermi restando i principi generali di esecuzione del contratto secondo buona fede e correttezza, la clausola prevista dall’art. 2481-bis, comma 1, c.c., può attribuire il potere di escludere o limitare il diritto di opzione alla maggioranza dei soci in via discrezionale, senza la necessaria verifica di un’oggettiva esigenza della società e senza l’obbligo di determinare e giustificare un sovrapprezzo per l’emissione delle partecipazioni di nuova emissione. Essa, d’altro canto, può circoscrivere tale potere ad alcuni casi particolari e può altresì prevedere tutele ulteriori a favore dei soci di minoranza, anche mediante rinvio alla disciplina dettata in tema di s.p.a.

Massima n. 157 del 17 maggio 2016 – Circolazione del diritto di opzione e disciplina della prelazione sull’inoptato nelle s.r.l. (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.)

In mancanza di apposita clausola statutaria o di espressa disposizione della deliberazione di aumento del capitale sociale, nelle s.r.l. la parte di aumento di capitale non sottoscritta dai soci nell’esercizio del diritto di opzione di cui all’art. 2481-bis, comma 1, c.c., non può essere sottoscritta né da altri soci né da terzi.

Prima della scadenza del termine per l’esercizio del diritto di opzione, il medesimo può essere alienato a qualsiasi titolo ai soci e/o a terzi, nel rispetto degli eventuali limiti stabiliti dallo statuto per il suo trasferimento ovvero, in mancanza di clausole limitative espressamente riferite al trasferimento dei diritti di opzione, nel rispetto degli eventuali limiti stabiliti dallo statuto per il trasferimento delle partecipazioni sociali e comunque nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dalla deliberazione di aumento del capitale sociale.

La deliberazione di aumento di capitale può consentire che la parte di aumento di capitale non sottoscritta dai soci nell’esercizio del diritto di opzione di cui all’art. 2481-bis, comma 1, c.c., possa essere sottoscritta da altri soci e/o da terzi, con facoltà di disciplinarne le modalità, i termini, il prezzo (eventualmente difforme da quello fissato per la sottoscrizione nell’esercizio del diritto di opzione), nonché la sussistenza o meno del diritto di prelazione dei soci sulla parte inoptata ed i relativi termini.

Massima n. 158 del 17 maggio 2016 – Introduzione della clausola che consente alla maggioranza di escludere o limitare il diritto di opzione nelle s.r.l. (artt. 2481-bis, comma 1, e 2479-bis, comma 3, c.c.)

L’introduzione della clausola statutaria prevista dall’art. 2481-bis, comma 1, c.c., che consente all’assemblea dei soci di deliberare a maggioranza un aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione o limitazione del diritto di opzione, non richiede il consenso di tutti i soci, potendo essere assunta con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie, salvo che lo statuto non preveda espressamente, per l’introduzione della clausola medesima, un quorum rafforzato o l’unanimità dei consensi.

L’introduzione della clausola anzidetta non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non vi hanno acconsentito, fermo restando il diritto di recesso, al momento di ciascuna successiva deliberazione di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, a favore dei soci che non acconsentono alla deliberazione medesima.

Massima n. 159 del 17 maggio 2016 – Deliberazione di aumento gratuito non proporzionale nella s.r.l. (art. 2481-ter c.c.)

È legittima, pur in assenza di un’apposita clausola statutaria in tal senso, la deliberazione di aumento gratuito del capitale sociale con assegnazione delle partecipazioni ai soci in misura non proporzionale alle quote di capitale da ciascuno possedute.

In tal caso la deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole di tutti i soci ai quali vengono assegnate partecipazioni non proporzionali alle quote già possedute, fermi restando i limiti eventualmente derivanti dalla presenza di clausole statutarie in tema di circolazione delle quote.

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