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Giurisprudenza

Nullità del contratto e clausole di indicizzazione al parametro Libor

24 Gennaio 2024

Cassazione Civile, Sez. II, 27 dicembre 2023, n. 36026 – Pres. Di Virgilio, Rel. Trapuzzano

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 36026 del 27 dicembre 2023 la Sezione II della Corte di Cassazione (Pres. Di Virgilio, Rel. Trapuzzano) si è espressa in ordine alla nullità di un contratto di finanziamento che preveda clausole di  indicizzazione, per indeterminatezza della clausola sul tasso d’interesse applicato.

Per la Corte, qualora un tasso d’interesse variabile non venga espresso nel contratto in modo univocamente chiaro, si determina, per l’effetto, la nullità della pattuizione sul tasso di interesse ultra-legale, in quanto contrastante con il principio della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.

Il contratto oggetto di causa prevedeva infatti un’indicizzazione legata al tasso Libor, ma a titolo di mero rinvio alle condizioni e ai patti stabiliti nel contratto di finanziamento estero stipulato dall’Istituto.

Tale contratto, tuttavia, non era stato allegato al contratto di finanziamento, non permettendo ai mutuatari di stabilire a quale previsione le parti avessero inteso fare concreto riferimento: di fatto, come ha sottolineato la Corte, si era realizzata una palese asimmetria informativa fra mutante e mutuatario.

Infatti, in caso di tasso variabile, ai fini della sua precisa individuazione può essere ritenuto idoneo il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari (ad es. il riferimento al tasso Libor), mentre non lo può essere un riferimento generico, da cui non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (in tal senso, la Corte richiama una pronuncia della Sezione III, ovvero la n. 96 del 04/01/2022).

Nel caso di specie, evidenzia la Corte, la nullità per indeterminatezza non risiede nel riferimento della clausola di indicizzazione, in sé, al tasso Libor, ma alla circostanza che il richiamo a tale tasso era stato effettuato nel contratto in riferimento a condizioni stabilite nell’accordo di finanziamento estero a monte (stipulato nel caso di specie dall’Istituto tramite il Banco di Roma e IMI Capital Market), alle quali avrebbe poi dovuto adeguarsi il finanziamento a valle, senza però allegare il contratto base.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte:

“affinché sia sussistente il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 c.c., il tasso d’interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest’ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione”.

Inoltre, in specifico riferimento al parametro di indicizzazione Libor, ha chiarito che:

l’indicizzazione ancorata al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi e di agevole e pubblico riscontro, calcolati, per giunta, in modo unitario su scala europea, sicché è pienamente conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.”

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