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Opponibilità della nullità del contratto di assicurazione al passeggero

16 Ottobre 2024

Eugenio Totaro, Dottorando in Diritto dei Consumi presso l’Università degli Studi di Perugia

Corte di Giustizia UE, Sez. I, 29 aprile 2024, Causa C‑236/23

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 29 aprile 2024 (Causa C‑236/23), affronta la questione relativa all’interpretazione degli artt. 3 e 13 della Direttiva 2009/103/CE, con particolare riguardo all’opponibilità della nullità del contratto di assicurazione della responsabilità civile auto nei confronti del passeggero vittima di un sinistro stradale, qualora quest’ultimo sia anche il contraente del contratto e abbia reso una falsa dichiarazione al momento della stipulazione dello stesso.

Nel caso di specie, Tizio ha stipulato un contratto di assicurazione auto con la Assicurazione Alfa, dichiarando falsamente di essere l’unico conducente del veicolo assicurato; in seguito, il veicolo, guidato da Caio in stato di ebbrezza, è stato coinvolto in un incidente stradale che ha provocato lesioni a Tizio, passeggero del mezzo.

Durante il giudizio civile, l’Assicurazione Alfa ha eccepito la nullità del contratto, per falsa dichiarazione dolosa di Tizio.

Il Tribunale francese di 1° grado, con sentenza del 17 dicembre 2018, ha dichiarato la nullità del contratto; la Corte d’Appello francese, adita dalla Assicurazione Beta e da Caio, ha confermato la nullità del contratto ma ha ritenuto inopponibile tale nullità alle vittime dell’incidente, in conformità al diritto dell’Unione europea.

La Assicurazione Alfa ha proposto ricorso alla Cassazione, contestando l’inopponibilità della nullità a Tizio.

La Corte di Cassazione francese ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva 2009/103, in merito alla opponibilità della nullità del contratto al passeggero vittima, contraente dell’assicurazione.

La Corte UE, nel caso in esame, ha affermato che la normativa nazionale non può limitare indebitamente la nozione di “passeggero coperto” dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, anche quando il passeggero è altresì il contraente dell’assicurazione e ha reso una falsa dichiarazione riguardo all’identità del conducente abituale del veicolo.

In particolare, l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE osta a che una clausola contrattuale o una disposizione nazionale escluda la copertura assicurativa per il passeggero vittima di un incidente stradale, salvo che il giudice rilevi l’esistenza di un abuso di diritto.

La Corte ha chiarito che la circostanza che il contratto di assicurazione sia stato stipulato sulla base di false dichiarazioni non consente all’assicuratore di opporre la nullità del contratto al passeggero vittima, privandolo così del diritto al risarcimento, previsto dall’articolo 3 della direttiva.

La nullità contrattuale non può quindi essere utilizzata dall’assicuratore per sottrarsi all’obbligo di risarcire il danno, a meno che non vi sia un evidente abuso del diritto.

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