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Giurisprudenza

Nomina di amministratore ex art. 1015 c.c. di quote di S.r.l. oggetto di usufrutto

14 Gennaio 2020

Andrea Galleano, Dottorando in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento

Tribunale di Milano, 31 luglio 2019 – Pres. Mambriani, Rel. Ricci

Di cosa si parla in questo articolo
Con riferimento alle società quotate si segnala il Convegno del prossimo 13 febbraio organizzato da questa Rivista sul Nuovo Codice di Autodisciplina delle Società quotate. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

La pronuncia in esame accoglie il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale il reclamo cautelare costituisce un rimedio totalmente devolutivo. Ne risultano il superamento del divieto dello ius novorum con riferimento alle circostanze ed ai motivi integranti la causa petendi dell’originaria domanda cautelare e la possibilità di prospettare fatti già dedotti davanti al primo giudice o sopravvenuti. È inoltre altresì consentita la deduzione di fatti preesistenti non dedotti in precedenza e la prova di fatti allegati ma non adeguatamente dimostrati.

Ai sensi dell’art. 1015, comma secondo, c.c., l’autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, attribuire al nudo proprietario il possesso dei beni gravati da diritto di usufrutto o, alternativamente, nominare un amministratore di tali beni, a tutela della loro corretta gestione, con finalità conservative del loro valore e consistenza e con l’obbligo di corrispondere annualmente all’usufruttuario una somma determinata. La circostanza che il bene oggetto di usufrutto sia una quota di S.r.l. comporta che i poteri attribuiti a tale amministratore coincidano con i diritti riconosciuti all’usufruttuario ai sensi dell’art. 2252 c.c.,richiamato in materia di S.r.l. dall’art. 2471-bis.

Nel caso di specie, accogliendo il ricorso ex artt. 700, c.p.c. e 1015, c.c. promosso dai soci nudi proprietari, il Tribunale aveva attribuito ai ricorrenti i diritti di voto e gli altri diritti amministrativi connessi alle quote gravate da usufrutto, pari all’intero capitale sociale.

Con l’ordinanza in esame, in parziale accoglimento del reclamo dell’usufruttuario ed in parziale modifica del provvedimento reclamato, il Tribunale nomina un amministratore ai sensi dell’art. 1015, secondo comma, c.c. affinché eserciti i diritti amministrativi connessi alla titolarità dell’usufrutto, con l’obbligo di corrispondere annualmente all’usufruttuario i frutti civili prodotti dalle quote.

Resta invece preclusa al Collegio in sede di giurisdizione ordinaria e cautelare la nomina diretta di organi sociali o del liquidatore.

 

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