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Giurisprudenza

Natura giuridica della scissione e termine di durata della società beneficiaria

13 Marzo 2020

Luca Serafino Lentini, Dottorando di ricerca, Università Cattolica del Sacro Cuore

Cassazione Civile, Sez. I, 17 settembre 2019, n. 23095 – Pres. Valitutti, Rel. Tricomi

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La pronuncia allegata è di sicuro interesse perché, dall’angolo visuale del termine di durata della società, si esprime in ordine al tema, tradizionalmente dibattuto, della natura giuridica della scissione. Le poche note della sentenza, che aderiscono alla tesi “traslativa”, confermano la coesistenza, ancora attuale, di una pluralità di letture all’interno del formante giurisprudenziale (per una disamina dei precedenti si può fare riferimento alla nota riepilogativa relativamente recente di A. Busani e F. Urbani, in Società, 2017, 1408 ss.); e si pongono peraltro in contrasto con la ricostruzione “evolutivo-modificativa” prevalente in dottrina e nella prassi notarile (v. Massime Triv. L.A. 15, L.A. 22., L.A. 23).

Rispetto alla fattispecie concreta esaminata, Tizio recede dalla società “Beta s.r.l.”, neocostituita nel 2006 quale società beneficiaria nel contesto di un’operazione di scissione della “Alfa s.r.l.” (costituita nel 1983).

Il termine di durata di entrambe le società è fissato al 2040 e Tizio ritiene, pertanto, di poter esercitare il diritto di recesso rispetto alla beneficiaria ai sensi del 2 comma dell’art. 2473 c.c., dovendosi ritenere – per la durata eccessivamente lunga e da computarsi con riferimento alla data di costituzione della scissa – sostanzialmente la società come contratta «a tempo indeterminato». La legittimità del recesso del socio viene disconosciuta nei due gradi di merito, come pure in Cassazione.

Il ricorrente, infatti, argomenta la Cassazione, fonda la propria domanda sull’errato assunto che i termini di durata delle due società partecipanti alla scissione debbano essere tra loro sommati. Ciò che, invece, non può essere: la scissione infatti – afferma la Corte – «consiste nel trasferimento del patrimonio ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione … e produce effetti traslativi». Ne consegue che non può essere considerata unitariamente la durata delle società partecipanti «stante la assoluta autonomia delle stesse, che non potevano essere considerate come l’evoluzione di un medesimo soggetto cumulando i rispettivi termini di durata».

Non potendosi quindi ritenere la società contratta a tempo indeterminato il ricorso dev’essere rigettato.

 

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