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Giurisprudenza

Natura della responsabilità del collegio sindacale ex art. 2407 cod. civ.

9 Ottobre 2017

Lorenzo D’Amico, Trainee presso Linklaters LLP

Cassazione Civile, Sez. I, 3 luglio 2017, n. 16314 – Pres. Dogliotti, Rel. Fichera

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di responsabilità degli organi sociali delle società di capitali, la sentenza annotata conferma il principio per cui, rispetto al proprio dovere di vigilanza secondo canoni di professionalità e diligenza di cui all’art. 2407, co. 2 cod. civ., l’accertamento della responsabilità del collegio sindacale non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con il suddetto dovere, essendo sufficiente che il collegio sindacale non abbia “rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbia in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c.”. In particolare, integra tale fattispecie di responsabilità sociale l’omessa segnalazione da parte del collegio sindacale, tanto all’assemblea quanto al tribunale, di rimborsi effettuati da parte dell’amministratore della società a taluni soci, a fronte di pregressi finanziamenti erogati dagli stessi alla società, quando la società si trovi in uno stato patrimoniale prossimo all’insolvenza.

La sentenza in commento statuisce, inoltre, due ulteriori principi tra loro interconnessi. In primo luogo, la prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori e sindaci della società, ex art. 2394 cod. civ., decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti sociali, e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione. Da ciò ne discende che sussiste, in via generale, una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo eventualmente sull’amministratore o sul sindaco la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

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