L’avviso di accertamento che si basa sulla presunzione semplice costituita dalla sola differenza fra prezzo e importo del mutuo va pertanto annullato.
Differente però è il caso in cui l’elemento indiziario costituito dal divario tra prezzo e mutuo è corroborato dalle dichiarazioni dell’acquirente che confermano il maggior prezzo. In questo secondo caso, secondo la CTR dell’Emilia Romagna esiste la prova dell’evasione fiscale.