Anche la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (al pari di quella della Lombardia, 13 luglio 2011, n. 96) ha ritenuto che dal solo fatto che l’acquirente di un immobile contrae un mutuo per un valore superiore al prezzo di acquisto dell’immobile stesso, non può desumersi che vi siano ricavi non dichiarati dall’impresa cedente.
L’avviso di accertamento che si basa sulla presunzione semplice costituita dalla sola differenza fra prezzo e importo del mutuo va pertanto annullato.
Differente però è il caso in cui l’elemento indiziario costituito dal divario tra prezzo e mutuo è corroborato dalle dichiarazioni dell’acquirente che confermano il maggior prezzo. In questo secondo caso, secondo la CTR dell’Emilia Romagna esiste la prova dell’evasione fiscale.
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