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Giurisprudenza

Mutuo con ammortamento alla francese: perfezionamento e validità

6 Novembre 2026

Edoardo Cecchinato, avvocato, dottore di ricerca in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione civile, sez. III, ord. 12 ottobre 2026, n. 26697 – Pres. De Stefano, Rel. Gianniti

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26697 del 12 ottobre 2026 (Pres. De Stefano, Rel. Gianniti), è tornata a pronunciarsi sul perfezionamento del contratto di mutuo – nel caso, con ammortamento alla francese – e sulla validità delle clausole relative agli interessi.

La controversia vedeva il cliente, intimato dalla banca per il versamento delle rate non pagate di un mutuo ipotecario, contestare l’avvenuto perfezionamento del contratto dal momento che, contestualmente all’accreditamento delle somme sul suo conto corrente, le medesime erano state immediatamente impiegate per costituire un deposito cauzionale infruttifero a favore della banca mutuante.

A tal riguardo, la Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo (avente natura reale ed efficacia obbligatoria) e della sua idoneità a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per la restituzione del capitale, l’elemento della traditio rei e la conseguente acquisizione della disponibilità giuridica della somma in favore del mutuatario si realizzano anche nell’ipotesi in cui la somma mutuata, contestualmente erogata ed accreditata, sia immediatamente costituita in deposito cauzionale infruttifero presso l’istituto erogante a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali o del consolidamento dell’ipoteca; ciò in quanto la costituzione della cauzione presuppone l’avvenuto conseguimento della disponibilità giuridica e l’esercizio del potere di disposizione della res da parte del mutuatario”.

Peraltro, il cliente contestava altresì la validità della clausola relativa agli interessi, lamentando che non era stato esplicitato il meccanismo di ammortamento alla francese e che non era stata riportata la formula matematica di calcolo degli interessi.

A tal riguardo, la Corte, rifacendosi alla pronuncia delle Sezioni unite n. 15130/2024, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di contratti di mutuo bancario, la mancata esplicita menzione della dicitura ‘ammortamento alla francese’ ovvero la mancata indicazione dell’algoritmo matematico di calcolo o la mancata allegazione del relativo piano di rimborso non determinano la nullità per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi ex art. 1284 c.c. ed art. 117 t.u.b., né la violazione dei doveri di trasparenza, qualora nel contratto siano chiaramente ed espressamente esplicitati l’importo del capitale mutuato, la durata del prestito, la periodicità delle rate ed il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.), trattandosi di elementi matematicamente sufficienti a rendere la quota capitale e la quota interessi di ciascuna rata determinabili in modo univoco”.

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