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MREL interni: approvata dal Consiglio UE la proposta Daisy Chiains

22 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Notizia originaria del 27 marzo 2024, aggiornata nelle parti in corsivo e sottolineato – Il Consiglio UE ha adottato il 26 marzo 2024 una Direttiva che modifica la Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e il Regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (SRMR), per includervi requisiti di proporzionalità, mirati al trattamento dei “MREL interni” nei gruppi di risoluzione delle banche.

La Direttiva (UE) 2024/1174 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 aprile 2024, ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; in particolare, l’art. 2, punti 1 e 2, si applicherà a decorrere dal 14 novembre 2024, mentre l’art. 2, punto 3, si applicherà a decorrere dal 13 maggio 2024.

Il 18 aprile 2023 la Commissione UE aveva adottato un pacchetto legislativo noto come riforma del quadro di gestione delle crisi e di assicurazione dei depositi (CMDI) che prevede modifiche alla Direttiva 2014/59/UE (la Direttiva BRRD) e al Regolamento (UE) n. 806/2014 (il Regolamento SRMR).

Nell’ambito del pacchetto CMDI, la Commissione ha anche adottato una modifica mirata della BRRD e dell’SRMR, ovvero la proposta Daisy Chains, per affrontare questioni specifiche sul trattamento del “MREL interno”, e sulla quale il Consiglio ed il Parlamento UE avevano raggiunto un accordo provvisorio il 6 dicembre scorso.

La proposta Daisy Chains è stata presentata come uno strumento giuridico autonomo, per accelerarne l’adozione prima delle altre proposte di revisione della CMDI.

Più nel dettaglio, la Direttiva Daisy Chains definisce il concetto e l’ambito di applicazione delle entità di liquidazione e fornisce le condizioni per l’applicazione del trattamento consolidato dei “MREL interni“.

La BRRD impone infatti alle banche e agli altri istituti di credito stabiliti nell’UE di soddisfare un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (“MREL“), per garantire un’applicazione efficace e credibile dello strumento del bail-in.

Il mancato rispetto del MREL può incidere negativamente sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli istituti e, in ultima analisi, sull’efficacia complessiva della risoluzione.

Quando uno strumento MREL è emesso da un istituto di credito all’interno di un gruppo bancario ed è sottoscritto direttamente o indirettamente dalla società madre, viene definito “MREL interno“: le filiali intermedie devono pertanto dedurre dai propri fondi le disponibilità di MREL interno per garantire l’integrità e l’assorbimento delle perdite degli strumenti MREL.

Dopo un’analisi, la Commissione ha riscontrato che l’applicazione dell’obbligo di deduzione del MREL interno potrebbe avere un impatto negativo sproporzionato per alcune strutture di gruppi bancari, in particolare quelli che operano sotto una holding madre e alcune strutture di società operative.

Le nuove norme mirano quindi a conferire alle autorità di risoluzione la facoltà di fissare il MREL interno su base consolidata, a determinate condizioni: se l’autorità di risoluzione consente a un gruppo bancario di applicare tale trattamento consolidato, le controllate intermedie non saranno obbligate a dedurre le loro quote individuali di MREL interno, evitando così l’effetto negativo individuato dalla Commissione.

Inoltre, le nuove norme introducono un trattamento specifico del MREL per le “entità in liquidazione”, ovvero le entità all’interno di un gruppo bancario destinate alla liquidazione in conformità alle leggi sull’insolvenza, che non sarebbero quindi soggette ad azioni di risoluzione (conversione o svalutazione degli strumenti di MREL): le entità in liquidazione non saranno obbligate a rispettare un requisito MREL, a meno che l’autorità di risoluzione non decida diversamente, caso per caso, per motivi di tutela della stabilità finanziaria.

I fondi propri di queste entità di liquidazione emessi a favore delle entità intermedie non dovranno essere dedotti, tranne nel caso in cui rappresentino una quota rilevante dei fondi propri e delle passività ammissibili dell’entità intermedia.

Il testo sarà ora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore decorsi venti giorni.

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