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Morte di un cointestatario di conto corrente bancario: ultimi orientamenti dal Collegio di Coordinamento ABF

10 Febbraio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Con decisione n. 5305 del 17 ottobre 2013 il Collegio di Coordinamento ABF ha esaminato la questione, sottoposta dal Collegio ABF di Roma, 12 luglio 2013, n. 3771, relativa all’applicabilità dell’art. 48, comma 4, t.u. sull’imposta di successione e donazione nel caso di una richiesta di liquidazione avanzata dai cointestatari di un libretto di deposito a risparmio a firma disgiunta.

Nel richiamare l’orientamento espresso dalla Cassazione con sentenza 29 ottobre 2002, n. 15231, i ricorrenti avevano evidenziato l’irrilevanza della questione, avendo essi agito jure proprio, nella qualità di cointestatari, e non jure hereditario. Con tale pronuncia la Cassazione aveva stabilito che, caso in cui il deposito bancario fosse intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare.

Il Collegio di Coordinamento, pur riaffermando in via adesiva la ricostruzione della vicenda negoziale della Cassazione, evidenzia, come già nell’ordinanza di rimessione, che la questione relativa alla legittimazione spettante ai cointestatari superstiti non rileva ai fini della soluzione del caso in esame.

L’art. 48 del t.u. in materia di imposta di successioni e donazioni, infatti, è norma che non incide sul profilo relativo alla legittimazione dei cointestatari, che resta regolata dalle disposizioni del codice civile.

La permanenza della legittimazione in capo ai cointestatari nonostante la morte di uno di essi, dunque, è vicenda che attiene esclusivamente al rapporto negoziale inter partes, che non può pregiudicare le posizioni dei terzi, quale in questo caso, deve essere considerata l’Amministrazione finanziaria. Tanto più se i diritti dei terzi siano riconosciuti da una disposizione avente natura imperativa, qual è certamente quella in materia tributaria.

La disposizione di cui all’art. 48, comma 4, invece, impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l’intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione (alla stregua di una impossibilità giuridica sopravvenuta, come descritta dall’ordinanza di rimessione), in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione; non a caso, conclude il Collegio, la normativa speciale prevede l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 53 t.u., nel caso in cui l’istituto di credito provveda comunque alla liquidazione della quota ereditaria.

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