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Monte Titoli: Consob approva le modifiche al regolamento dei servizi

1 Febbraio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con delibera n. 22172 del 27 gennaio 2022, Consob, d’intesa con Banca d’Italia, ha approvato le modifiche al Regolamento dei servizi di Monte Titoli Spa in tema di disciplina di regolamento (c.d. settlement discipline) ai sensi del Regolamento (Ue) n. 909/2014 (Central Securities Depositories Regulation – CSDR) e di servizi agli emittenti ed ha altresì approvato la metodologia adottata da Monte Titoli per l’identificazione, ai fini di CSDR, dei valori di mercato dei titoli che non sono ammessi a negoziazione su alcuna sede di negoziazione europea.

Le modifiche al Regolamento e alle Istruzioni proposte da Monte Titoli, approvate dal Consiglio di amministrazione di Monte Titoli nella seduta del 9 dicembre 2021, recepiscono sia le norme europee, sia le modalità tecniche disponibili in T2S, ossia nella normativa Target 2 sul Regolamento delle operazioni in titoli, sia la procedura dell’ECSDA – European, Central Securities Depositories Association, tramite l’inserimento nel Regolamento degli elementi fondamentali delle norme e dei relativi aspetti tecnico-procedurali.

Per quanto riguarda la metodologia adottata da Monte Titoli per l’identificazione dei valori di mercato dei titoli, le istruzioni di Regolamento su strumenti finanziari che non sono ammessi a negoziazione su alcuna sede di negoziazione europea (“titoli non quotati”), all’articolo 7, comma 1, lettera c), del Regolamento 2017/389 richiede al Central Securities Depository – CSD di adottare un’apposita metodologia per la determinazione del valore di mercato e prevede che tale metodologia sia approvata dall’Autorità competente.

La metodologia proposta da Monte Titoli per i titoli non quotati si basa:

  • per i titoli che, pur non essendo negoziati su trading venue europee, sono negoziati su mercati extra-Ue, sul prezzo del mercato extra-Ue, ottenuto tramite data provider, laddove disponibile;
  • in tutti gli altri casi, sull’utilizzo del valore nominale o, in sua assenza, sull’applicazione di un prezzo convenzionale pari ad un euro per titolo.
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