ESMA, con Q&A 2881/2026 nell’ambito del MiFIR (Regolamento (UE) 600/2014), ha chiarito se la marcatura temporale degli ordini per la negoziazione di cui all’art. 3, par. 2, del Regolamento delegato (UE) 2025/1155 si riferisca a quella di ricezione dell’ordine nel gateway del sistema o a quella applicata dal sistema di abbinamento al momento della registrazione dell’ordine nel registro degli ordini.
In tale contesto si ricorda come l’art. 3 par. 2 del Regolamento delegato (UE) 2025/1155 preveda che “i contributori di dati trasmettono al CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati i dati di input pre-negoziazione quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile e in ogni caso entro 50 millisecondi dopo la marcatura temporale dell’ordine con un intervallo di confidenza del 95 % misurato su base giornaliera“.
ESMA, nella risposta alla questione posta ha precisato che ai fini dell’art. 3, par. 2, del Regolamento delegato in oggetto, per “marcatura temporale dell’ordine” si intende il momento in cui l’ordine viene registrato nel sistema della sede di negoziazione in modo tale da determinarne la sequenza e la potenziale esecuzione.
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 3, par. 2, del Regolamento delegato (UE) 2025/1155, la marcatura temporale rilevante è quella applicata al momento della registrazione nel libro degli ordini, ovvero la marcatura temporale generata dal motore di abbinamento della sede di negoziazione.

