E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L del 23 luglio 2026, il Regolamento delegato (UE) 2026/825 che integra la MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) per quanto riguarda gli RTS che specificano i criteri di cui tenere conto per stabilire e valutare l’efficacia delle strategie di esecuzione degli ordini delle imprese di investimento.
Al fine di garantire che i clienti siano informati in modo chiaro e comprensibile sulle modalità di esecuzione dei propri ordini, le imprese di investimento dovrebbero fornire informazioni circa la strategia interna di esecuzione degli ordini elaborata dalle imprese.
Tale strategia dovrebbe garantire che la selezione delle sedi di esecuzione consenta alle imprese di investimento di conseguire in modo duraturo il miglior risultato possibile quando eseguono gli ordini dei clienti e le imprese di investimento dovrebbero applicare le loro procedure di governance interna alla selezione delle sedi di esecuzione e tenere un elenco aggiornato delle sedi di esecuzione che hanno selezionato.
In aggiunta, la strategia di esecuzione degli ordini delle imprese di investimento dovrebbe indicare i sistemi e i criteri utilizzati per garantire l’equità del prezzo, includendo anche l’elenco dei fornitori di dati impiegati. Le imprese che svolgono sia attività di esecuzione di ordini sia servizi di ricezione e trasmissione degli stessi dovrebbero inoltre descrivere nella strategia le modalità con cui assicurano il rispetto dell’obbligo di agire nel migliore interesse della clientela e la gestione dei potenziali conflitti di interesse.
Le imprese di investimento, nella selezione delle sedi di esecuzione, dovrebbero considerare i costi rilevanti per i clienti e utilizzare dati di mercato affidabili e aggiornati per valutare la qualità dell’esecuzione e monitorare l’efficacia della propria strategia.
Le imprese di investimento che scelgono una sola sede di esecuzione dovrebbero motivare tale scelta nelle strategie di esecuzione.
In aggiunta le imprese sono tenute a indicare i criteri utilizzati per l’impiego di sistemi automatici di trasmissione degli ordini e specificare i fattori considerati nella selezione della sede più idonea, tenendo conto della tipologia di cliente, dello strumento finanziario, delle caratteristiche dell’ordine e delle condizioni di mercato.
Dovranno inoltre essere illustrate le conseguenze delle istruzioni specifiche impartite dai clienti.
Pertanto, il Regolamento delegato definisce, dapprima, il concetto di sede di esecuzione, descrive, poi, il contenuto della strategia di esecuzione degli ordini e le modalità di selezione delle sedi di esecuzione per la citata strategia.
Il provvedimento delinea, inoltre, i criteri di trasmissione degli ordini e si occupa delle istruzioni impartite dai clienti e della negoziazione per conto proprio nell’esecuzione degli ordini dei clienti.
Viene, inoltre, disciplinato il monitoraggio della strategia di esecuzione degli ordini e la valutazione periodica dell’efficacia della strategia di esecuzione degli ordini che deve essere realizzata dalle imprese di investimento.
Il Regolamento delegato prevede che le imprese di investimento debbano individuare le categorie di strumenti finanziari per le quali eseguono ordini per conto dei clienti conformemente all’allegato.
Da ultimo si precisa come il presente Regolamento delegato abroghi i Regolamenti delegati (UE) 2017/575 e (UE) 2017/576.
Il presente Regolamento delegato entrerà in vigore il 12 febbraio 2028.

