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MICAR: chiarimenti ESMA sulla detenzione dei fondi dei clienti

26 Ottobre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA, con Q&A 2949/2026, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per i CASP di utilizzare conti di pagamento forniti da prestatori di servizi di pagamento non bancari per la detenzione dei fondi dei clienti di cui all’art. 70 del MICAR.

In particolare, tale disposizione, disciplinante la custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti, al par. 2 prevede che qualora i modelli di business dei CASP o i servizi per le cripto-attività richiedano la detenzione di fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica, i CASP adottano disposizioni adeguate per tutelare i diritti di titolarità dei clienti e prevenire l’uso dei fondi dei clienti per conto proprio.

Il par. 3 del medesimo articolo prevede che entro la fine del giorno lavorativo successivo a quello in cui sono stati ricevuti i fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica, i CASP debbano depositare tali fondi presso un ente creditizio o una banca centrale.

Così premesso, con la presente Q&A ESMA fornisce chiarimenti sulla possibilità per i CASP di depositare temporaneamente i fondi dei clienti in un conto detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento non bancario pur mantenendo le misure di salvaguardia di cui al citato art. 70, par. 2, del MiCAR e garantendo il deposito di cui al par. 3 del medesimo articolo.

ESMA precisa che al momento della ricezione di fondi appartenenti ai clienti un CASP può detenere temporaneamente tali fondi in un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento non bancario, quale un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento. Durante tale periodo, il CASP deve continuare a rispettare i requisiti di salvaguardia di cui all’art. 70, par. 2, del MiCAR. Tuttavia, entro e non oltre la fine della giornata lavorativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, il CASP deve depositare tali fondi su un conto presso un ente creditizio o una banca centrale, così come previsto dal par. 3 dell’art. 70 del MICAR.

Nella medesima occasione ESMA chiarisce se i fondi dei clienti possano rimanere oltre il termine di cui al par. 3 in un conto detenuto presso un istituto di credito qualora tale conto sia stato aperto a nome di un prestatore di servizi di pagamento non bancario specificamente per il CASP, sia da lui detenuto e sia tecnicamente separato da tutti gli altri conti.

ESMA al riguardo precisa che il conto, detenuto presso l’istituto di credito o la banca centrale, deve essere aperto e mantenuto direttamente a nome del CASP o comunque in conformità con il regime giuridico applicabile in materia di separazione patrimoniale.

Un conto intestato a un prestatore di servizi di pagamento non bancario non soddisfa i requisiti del par. 3 dell’art. 70 del MICAR, poiché il CASP manterrebbe un credito nei confronti di tale prestatore, anziché essere il titolare del conto nei confronti dell’istituto di credito. Ciò vale anche qualora il conto sia stato aperto specificamente per il CASP e risulti tecnicamente separato dagli altri conti.

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