Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2338 del 20 novembre 2025 che modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 sulla procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l’ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali, conformemente al CRR, in riferimento al nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo.
Il CRR 3 ha sostituito la parte tre, titolo III, del CRR, sostituendo tutti i metodi esistenti per stimare i requisiti di fondi propri per il rischio operativo degli enti, compreso il metodo avanzato di misurazione, con un unico metodo non basato su modelli, ossia il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 specifica la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l’ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali, compresa quella per il metodo avanzato di misurazione: viste le citate modifiche della parte tre, titolo III, del CRR, ed in particolare la sostituzione del metodo avanzato di misurazione con il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo, si è quindi reso necessario modificare tale regolamento.
Inoltre, poiché il Regolamento delegato (UE) 2025/1496 ha inserito nel CRR un nuovo art. 520 bis, ai sensi del quale gli enti sono tenuti a continuare ad applicare, fino al 1o gennaio 2027, la parte tre, titolo IV, e i requisiti per il rischio di mercato di cui agli artt. 430, 430 ter, 445 e 455 del CRR nella versione in vigore all’8 luglio 2024, il riferimento all’art. 363 del CRR, relativo all’autorizzazione a utilizzare modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, non viene modificato dal presente regolamento.


