WEBINAR / 27 Novembre
Il credito ai consumatori nell’attuazione CCD II
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Giurisprudenza

Merito creditizio del consumatore e consultazione banche dati

27 Ottobre 2025

Cassazione Civile, Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20725

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20725 del 22 luglio 2025 (Pres. Ferro, Rel. Zuliani), si è espressa sulla diligenza di un istituto di credito nella valutazione del merito creditizio nei confronti di un consumatore, ai fini della concessione di un mutuo ipotecario.

Si ricorda che della valutazione del merito creditizio del consumatore, e delle modifiche all’art. 124-bis TUB, se ne parlerà ampiamente nel corso della seconda relazione del webinar organizzato dalla nostra Rivista il 27 novembre 2025 “Il credito ai consumatori nell’attuazione CCD II – Novità normative e problematiche applicative”.

In particolare, il credito vantato verso la ricorrente derivava da una fideiussione dalla stessa prestata a garanzia di un mutuo concesso al marito, e la Corte di merito si era posta il problema della diligenza della banca nella valutazione del merito creditizio del soggetto mutuatario: aveva quindi ritenuto che le valutazioni compiute apparivano adeguate e sufficienti, perché la banca aveva raccolto dal mutuatario informazioni in ordine alla sua capacità reddituale, ricevendo copia delle dichiarazioni dei redditi e una perizia di parte; inoltre, la Corte aveva tenuto conto che lo stesso mutuatario aveva provveduto al compiuto puntuale rimborso di altro mutuo chirografario.

La ricorrente, impugnando tale decisione per motivi in fatto non sindacabili dalla Corte di legittimità, aveva inoltre proposto una particolare interpretazione dell’art. 124-bis T.U.B., secondo cui la banca non potrebbe mai essere considerata diligente nell’erogare il credito qualora si affidi alle sole dichiarazioni del cliente consumatore, potendo svolgere agevoli indagini per verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato.

Per la Corte, tuttavia, tale ricostruzione rende il motivo d’impugnazione infondato, perché l’art. 124-bis prevede chiaramente la possibilità che le “informazioni adeguate” per valutare il merito creditizio siano “fornite dal consumatore stesso, quanto nel prescrivere che ulteriori informazioni siano “ottenute consultando una banca dati pertinente (non sempre, ma) solo “ove necessario“.

Il che è coerente, per la Corte, con l’obiettivo di valorizzare anche l’autoresponsabilità del cliente, al fine di agevolare l’erogazione del credito al consumatore che ne faccia richiesta.

Rimane, pertanto, nel perimetro delineato dalla corretta interpretazione della legge l’accertamento della Corte di merito secondo cui non era necessario per la banca, al fine di assolvere al proprio dovere di diligenza nell’erogazione del credito al consumatore, svolgere ulteriori indagini consultando fonti esterne, potendosi considerare adeguate le informazioni attinte dal cliente e non potendosi conseguentemente addebitare a negligenza della banca il fatto che le informazioni fornite dal consumatore siano poi risultate non conformi alla realtà.

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