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Giurisprudenza

Special servicer non iscritto all’albo: legittimo il recupero del credito

25 Marzo 2024

Cassazione Civile, Sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243 – Pres. Travaglino, Rel. Fantincini

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7243 del 18/3/2024, si è pronunciata in materia di iscrizione all’albo degli intermediari finanziari autorizzati, ex art. 106 T.U.B. da parte dello special servicer che agisce per il recupero di un credito cartolarizzato, in qualità di mandatario del creditore procedente.

Nel caso di specie veniva eccepito il difetto di rappresentanza dello special servicer resistente con controricorso in Cassazione, in quanto non risultava iscritto all’albo di cui all’art. 106 T.U.B.: in sostanza, non avrebbe avuto la legittimazione a contraddire al ricorso per cassazione in quanto tale attività rilevava proprio quale attività tesa al recupero del credito.

La Corte ha affermato, nella pronuncia in esame, che il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l’indefinita serie di disposizioni contenute nel  TUB o nel TUF: tali norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali.

Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un’invalidità “derivata”.

In sintesi, richiamando la precedente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 33719 del 16/11/2022), questo il principio di diritto espresso:

dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.).

Pertanto, e quanto al caso di specie, ai fini della validità del controricorso non assume rilevanza l’iscrizione all’albo ex art. 106 T.U.B. dello special servicer e restano validi gli atti compiuti dallo quest’ultimo per il recupero del credito.

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