Il ricorso da parte della Pubblica Amministrazione al litigation funding è un tema ancora poco investigato dalla dottrina, per quanto si tratti di uno strumento in grado di arrecare concrete utilità alla gestione della cosa pubblica.
Come noto, nel settore privato l’istituto è comunemente adottato come una tecnica di monetizzazione anticipata della lite oppure come strumento per intraprendere, con il supporto del litigation funder, appunto, iniziative giudiziali il cui costo o il cui grado di rischio potrebbero costituire un forte deterrente al ricorso alla tutela giurisdizionale. Nel settore pubblico il litigation funding solleva alcuni temi preliminari e ineludibili:
- se e entro quali limiti la Pubblica Amministrazione possa monetizzare anticipatamente le proprie pretese, cedendole a terzi (con ciò accettando il rischio che l’esito vittorioso della lite si riveli di maggiore entità rispetto al valore economico a cui le pretese siano state precedentemente cedute) oppure possa affidare a terzi la diretta gestione della lite prevedendo una diretta partecipazione dei terzi al risultato economico della lite, in cambio dell’anticipazione di ogni spesa ed onere per introdurre la lite (inclusa l’assunzione degli oneri di soccombenza);
- come debba la Pubblica Amministrazione procedere alla scelta del miglior operatore in questione; e, più in generale
- se questa attività sia soggetta a limiti o riserve (i.e. chi può svolgere il litigation funding?).
Anticipiamo per comodità le nostre conclusioni: la possibilità per la Pubblica Amministrazione di ricorrere al litigation funding ricade nel più generale potere (della Pubblica Amministrazione) di disporre dei propri crediti litigiosi e/o delle proprie pretese economiche. Ovviamente, la scelta del soggetto al quale rivolgersi per il litigation funding rimane soggetta ai principi di efficienza, economicità e trasparenza, che devono sempre presidiare la selezione del contraente privato.
Vediamo tutto meglio e in dettaglio qui di seguito.
Preliminarmente, chiariamo la portata ed il funzionamento del litigation funding.
Molto di recente la Suprema Corte di Cassazione[1] ha avuto modo di pronunciarsi sul fenomeno del litigation funding, chiarendo “la non riconducibilità dell’operazione all’attività di finanziamento, essendo il versamento del corrispettivo della cessione meramente eventuale in quanto condizionato al buon esito della riscossione del credito ceduto”[2].
Nel litigation funding può ben darsi il caso che, stabilito l’intervento del funder, la lite venga intrapresa e conclusa senza arrecare alcun beneficio per il titolare originario della pretesa (i.e. il giudice respinge la pretesa. In tal caso a sopportarne gli oneri e i costi sarà solo il funder). Può altresì darsi il caso che la lite si concluda vittoriosamente, con ciò implicando il riparto dei proventi tra il funder, appunto, ed il titolare, secondo i criteri concordemente stabiliti all’inizio. Può anche darsi l’ulteriore caso che venga pattuito un prezzo per la cessione dell’intera posizione e che i valori vengano regolati tenuto conto dell’esito vittorioso del giudizio.
Orbene, si tratta di riportare questo modulo operativo nell’alveo dei contratti consentiti alla Pubblica Amministrazione e poi stabilire le procedure da seguire per scegliere il contraente privato.
A ben vedere, anche per la P.A. il litigation funding si può declinare essenzialmente come servizio di assistenza al contenzioso (contemplando dei meccanismi di compenso in parte premiali, ovvero collegati al solo esito vittorioso) oppure che esso si traduca essenzialmente nella monetizzazione anticipata della pretesa litigiosa (in tal caso equivarrebbe ad una cessione del credito, con ciò spogliando la Pubblica Amministrazione di qualunque ruolo nell’attività litigiosa).
La procedura di individuazione del contraente non può prescindere dall’esatto contenuto (rectius oggetto) del servizio (rectius contratto) che si intende affidare.
In questo caso, la prassi di e-procurement cui normalmente fa ricorso la Pubblica Amministrazione ci viene in soccorso. Specificamente, ai fini del MePA – Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione, il litigation funding può ben rientrare nella categoria “Servizi professionali legali e normativi” alla stregua dell’affidamento di un servizio giuridico complesso il cui meccanismo remunerativo è articolato in fasi di avanzamento.
Sin qui nulla di nuovo sotto il sole: il litigation funding, laddove si configuri eminentemente come assistenza giudiziale, ricade tra i servizi che possono essere affidati agli avvocati: occorrerà porre adeguata attenzione alla componente variabile della remunerazione ed alla sua congruità rispetto alle soglie applicabili al servizio affidato.
Più complesso è il discorso se la P.A. intende cedere la posizione litigiosa, con ciò monetizzando in via anticipata il valore economico prospettico della stessa (eventualmente condizionando la percezione di una parte del controvalore al verificarsi di determinati eventi). Quid iuris?
A questo proposito, giova menzionare la recentissima deliberazione del 16 dicembre 2025, n. 231/2025/PAR, della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti, quanto alla cedibilità di crediti da parte della P.A.. Detta pronuncia conferma la piena ammissibilità della cessione a titolo definitivo e pro soluto dei crediti il cui recupero si sia rivelato per altre vie infruttuoso, sempre nel rispetto delle norme che tutelano l’evidenza pubblica ex D.Lgs. 36/2023.
Facendo tesoro di quanto espresso dalla S.C., non ricorrendo l’ipotesi tipica del finanziamento, non vi sono specifiche riserve di attività alle quali condizionare la selezione del funder che intenda acquistare la lite, purché il cessionario sia scelto, mediante apposita gara, tra i “soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno”[3].
La selezione dovrà avvenire sulla base di un criterio prevalentemente economico, contestualmente valutando, naturalmente, altresì l’affidabilità, l’esperienza e la reputazione del potenziale funder.
C’è una ulteriore implicazione della breve analisi sin qui condotta alla quale occorre fare cenno. Trattasi di un profilo foriero di notevoli ricadute operative.
Abbiamo infatti concentrato la nostra attenzione sul caso del litigation funding c.d. “attivo”, quello in cui la P.A. si rivolge al funder per valorizzare una pretesa economica diretta e coltivare l’iniziativa volta all’accertamento e alla soddisfazione di un proprio credito litigioso.
Si pensi ora al caso opposto; quello in cui la P.A. sia già convenuta in giudizio ed intenda minimizzare la soccombenza. Anche in questo scenario è ammesso il litigation funding e viene denominato reverse litigation funding.
Anche per il reverse litigation funding troveranno applicazione le stesse considerazioni sin qui svolte quanto alla selezione del funder ed alla specifica modalità di declinazione del tipo di supporto richiesto.
Di particolare rilevanza in questo caso è il “vantaggio economico complessivo” per la P.A., che non si misura sulla massimizzazione di un incasso, ma sulla minimizzazione dei costi e delle passività. La selezione dovrà quindi basarsi su un’attenta comparazione delle diverse strutture di remunerazione proposte dal potenziale funder.
Si pensi sin da ora ad una immediata applicazione del reverse litigation funding: ovvero nel campo delle liti in materia di riserve di appalto. L’interesse della P.A. a minimizzare la soccombenza ben si combina con l’affidamento della gestione di queste liti a soggetti il cui ritorno economico dipenda dall’entità del risparmio (in termini di minor soccombenza) conseguito dalla P.A..
[1] Cfr. Cass. Civ. Sez. III, Sent. 20 febbraio 2024, n. 4427, Cass. Civ. Ord. 19 marzo 2024, n. 7375, Cassazione civile, Decreto del Primo Presidente, est. Cassano, 17 maggio 2024, n. 13749
[2] Così verbatim Decreto del Primo Presidente, est. Cassano, 17 maggio 2024, n. 13749.
[3] Cfr. D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art, 8, comma 1.


