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Giurisprudenza

L’OCC non è parte necessaria del giudizio di omologa dell’accordo di composizione della crisi

7 Aprile 2022

Giulia Pancioli, Dottoranda in Diritto Commerciale, Università di Ferrara

Cassazione Civile, Sez. I, 29 luglio 2021 n. 21828 – Pres. Magda, Rel. Campese

Di cosa si parla in questo articolo

Come evidenzia la Suprema Corte nella pronuncia in esame, l’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), munito di requisiti di professionalità, indipendenza e terzietà, è destinatario ex lege di molteplici mansioni tra di loro eterogenee che si sviluppano in ogni fase della procedura di composizione della crisi, dalla fase di conferimento dell’incarico sino alla fase successiva all’omologa dell’accordo, riguardante l’esecuzione dello stesso.

Ad ogni modo, tale Organismo non ha alcun potere di rappresentanza gestoria e processuale né del debitore né della procedura. Spetterà infatti al debitore porre in essere atti di gestione, sotto la supervisione dell’O.C.C., previa autorizzazione del giudice, qualora gli atti siano eccedenti l’ordinaria amministrazione, e sarà quest’ultimo l’esclusivo destinatario di qualsiasi atto processuale relativo alla procedura.

Tale conclusione trova anche fondamento nel dato normativo, non essendo prevista nella legge n. 3 del 2012 la possibilità per l’O.C.C. di essere contraddittore necessario nel giudizio di omologazione dell’accordo di composizione, diversamente da quanto prevede l’art. 180 l.fall. per il commissario giudiziale nel giudizio di omologa del concordato preventivo; inoltre, l’art. 14 della menzionata legge, prevede la possibilità di annullare l’accordo, al verificarsi di una delle ipotesi previste dalla legge, su istanza di ogni creditore, previo contradditorio con il debitore, ma non dell’O.C.C.

Alla luce di queste considerazioni, si riporta d seguito il principio di diritto enunciato dai Giudici Ermellini: “L’Organismo di composizione della crisi non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell’accordo di composizione di cui all’art. 12 della legge n. 3 del 2012, né lo stesso assume una tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di Cassazione, avverso i provvedimenti ammessi all’esito di quest’ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull’annullamento o la risoluzione dell’accordo predetto”.

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