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Giurisprudenza

Geolocalizzazione lavoratori e obbligo di notificazione al Garante

20 Febbraio 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 08 gennaio 2026 n. 3462 – Pres. Acierno, Rel. Tricomi

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con la sentenza dell’8 gennaio 2026 n. 3462 (Pres. Acierno, Rel. Tricomi), ha precisato quando sia necessaria notificazione al Garante Privacy nei casi di installazione di sistemi di geolocalizzazione negli automezzi utilizzati dai lavoratori.

Nel caso di specie il convenuto aveva citato in giudizio il Garante Privacy contestando la sanzione amministrativa a lui comminata per l’omessa notifica (ex art. 37 del D. Lgs. 196/2003 – oggi abrogato)  dei sistemi di geolocalizzazione installati nei mezzi utilizzati dai propri lavoratori dipendenti.

Il Tribunale di prime cure ha accolto l’opposizione poiché riteneva insussistente la qualifica di titolare del trattamento in capo al datore di lavoro, in quanto questi si era limitato a fornire i mezzi procuratigli da un’altra società.

Inoltre, aveva ritenuto non rientrante il caso di specie nell’ipotesi di cui al citato art. 37 in quanto il sistema adottato non risultava idoneo ad identificare automaticamente l’interessato ma era necessaria un’ulteriore attività deduttiva e/o presuntiva.

Il Garante ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione, la quale, preliminarmente, ha riconosciuto la qualità di titolare del trattamento anche a chi effettua attività di trasporto per conto terzi.

La Cassazione ha dichiarato che l’ubicazione dei veicoli associati ai lavoratori necessita di notificazione al Garante, anche in assenza di un’immediata associazione al nominativo dell’interessato.

Il datore, infatti, può risalire in qualunque momento, indirettamente, al lavoratore assegnatario del veicolo, in quanto ad ogni automezzo su cui era installato il GPS era assegnato ad un determinato autista, oppure dal cronotachigrafo, che per legge deve contenere i dati identificativi dell’autista stesso.

La Corte afferma infatti testualmente che “è infatti la possibilità che la localizzazione dell’automezzo mediante una rete di comunicazione elettronica consenta al datore di lavoro di risalire all’identità del lavoratore anche indirettamente, ciò che risulta dirimente e impone l’assolvimento dell’obbligo di notificazione, mentre la circostanza che ciò avvenga perché un terzo ha predisposto il sistema di geolocalizzazione, oppure mediante l’utilizzo di codici in maniera automatizzata ne costituisce modalità esecutiva, che non esclude, né è incompatibile con la sussistenza di altre modalità anche indirette che rendano ugualmente possibile l’identificazione del lavoratore in questione”.

In tale contesto, la Cassazione sottolinea inoltre che, ferma restando la notifica, non risulta necessario il consenso dell’interessato ma delle rappresentanze sindacali o l’autorizzazione del Ministero del lavoro.

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