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Listing act: accordo provvisorio fra Parlamento e Consiglio UE

2 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sul c.d. listing act, ovvero il pacchetto di norme proposto dalla Commissione UE che renderà i mercati pubblici dei capitali dell’UE più attraenti per le società europee e faciliterà la quotazione delle società di tutte le dimensioni, comprese le PMI, nelle borse europee.

Il 7 dicembre 2022, la Commissione aveva infatti presentato misure per alleggerire – attraverso un nuovo pacchetto di atti di quotazione – gli oneri amministrativi per le società di tutte le dimensioni, in particolare per le PMI, in modo che possano accedere meglio ai finanziamenti del mercato pubblico dei capitali, senza compromettere l’integrità del mercato e la protezione degli investitori.

Il pacchetto del listing act consiste in:

  • un Regolamento che modifica il regolamento sui prospetti, il regolamento sugli abusi di mercato e il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari;
  • una Direttiva che modifica la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari e abroga la direttiva sulla quotazione;
  • una Direttiva sulle azioni a voto multiplo.

La proposta è volta a razionalizzare le norme applicabili alle società in fase di quotazione e alle società già quotate sui mercati pubblici dell’UE, con l’obiettivo di semplificare le società alleggerendo gli oneri e i costi amministrativi, pur mantenendo un sufficiente grado di trasparenza, protezione degli investitori e integrità del mercato.

L’accordo raggiunto, quindi, ridurrà la burocrazia ed i costi per le imprese europee di tutte le dimensioni, in particolare le piccole e medie imprese, al fine di aiutarle ad accedere a maggiori fonti di finanziamento per quotarsi e rimanere sui mercati pubblici dell’UE.

L’accordo provvisorio trova un equilibrio tra l’alleggerimento degli obblighi di comunicazione in corso e il mantenimento dell’integrità e dell’efficienza del mercato, nel quadro degli abusi di mercato, restringendo l’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione in caso di processi prolungati (eventi in più fasi).

L’obbligo di comunicazione immediata non coprirà più infatti le fasi intermedie del processo, ma gli emittenti devono comunicare solo le informazioni privilegiate relative all’evento che completa il processo prolungato.

La direttiva proposta, inoltre, alleggerisce le norme sulla ricerca in materia di investimenti, al fine di informare maggiormente i potenziali investitori sulla prospettiva di investire nelle PMI e migliorare la visibilità degli emittenti quotati.

Il Consiglio e il Parlamento hanno concordato che le imprese di investimento devono garantire che la ricerca sponsorizzata dall’emittente che distribuiscono sia prodotta in conformità con il codice di condotta dell’UE.

E’ previsto inoltre il riaccorpamento dei pagamenti per la ricerca e l’esecuzione degli ordini, nonché il rafforzamento della cooperazione ed il coordinamento tra l’ESMA e le autorità nazionali competenti, ad esempio per quanto riguarda gli accordi di cooperazione con i Paesi terzi.

Il testo dell’accordo provvisorio sarà ora finalizzato e presentato ai rappresentanti degli Stati membri e al Parlamento europeo per l’approvazione. Se approvato, il Consiglio e il Parlamento adotteranno formalmente i testi, che entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE.

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