Consob, con delibera n. 23725 del 29 ottobre 2025, ha modificato il Regolamento Emittenti, in materia di presentazione della lista da parte del CdA uscente delle società quotate, in attuazione dell’art. 147-ter.1 del TUF, introdotto dall’art. 12 della L. 21/2024 (Legge Capitali).
L’art. 147-ter.1 prevede che le società italiane con azioni quotate, possano prevedere in statuto che il CdA uscente possa presentare una lista di candidati per l’elezione dell’organo amministrativo, ponendo le condizioni per l’esercizio di tale facoltà e specificando, in tal caso, il meccanismo di elezione dei componenti del consiglio.
L’art. 12, c. 2, della Legge Capitali ha quindi previsto una delega regolamentare alla Consob, per l’attuazione di tale articolo.
Le modifiche regolamentari sono state adottate in seguito ad una duplice consultazione con il mercato, e previo acquisizione, da parte di Consob, del parere interpretativo del Consiglio di Stato: dal secondo confronto con il mercato erano infatti emersi dubbi interpretativi in ordine alla natura e ai limiti dell’intervento regolamentare della Consob, rispetto alle previsioni normative di rango primario.
Il Consiglio di Stato, a luglio 2025, ha rilasciato quindi un parere non vincolante sulla corretta ricostruzione del significato della norma primaria con riguardo ai due profili della disciplina sui quali si sono concentrati i maggiori dubbi applicativi:
- l’individuazione dei soci legittimati a partecipare alla seconda votazione individuale, prevista al comma 3, lett. a), n.1), dell’art. 147-ter.1
- come debba essere determinato il numero di componenti del C.d.A. di competenza delle minoranze, nello scenario previsto al comma 3, lett. b), n. 2, dell’art. 147-ter.1 (ipotesi in cui le prime due liste di minoranza dei soci ottengano più del 20% dei voti assembleari).
L’individuazione dei soci legittimati alla seconda votazione
In considerazione delle indicazioni offerte nel parere dal Consiglio di Stato, il nuovo art. 144-quater.1, c. 3, del Regolamento Emittenti è stato riformulato, sul presupposto che la seconda votazione sui singoli candidati presenti nella lista del C.d.A. sia di competenza dell’assemblea nel suo plenum, per consentire a tutti i soci di esprimere il proprio parere sui profili dei candidati tratti dalla lista del CdA che saranno nominati amministratori.
Il comma 3 dell’articolo citato viene così modificato pertanto:
“Tutti i soci presenti in assemblea, direttamente o tramite un rappresentante, possono partecipare alla votazione individuale prevista dall’articolo 147-ter.1, comma 3, lettera a), del Testo unico.”
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infatti il testo della norma primaria “inequivoco nel senso di riferire detta legittimazione all’organo assembleare nel suo complesso,
esclusi i soli soci privi di diritto di voto”, escludendo conseguentemente l’opzione interpretativa, che limiterebbe tale legittimazione ai soli soci che nella prima votazione abbiano espresso il voto in favore della lista del C.d.A., sulla base di diverse argomentazioni esposte.
Tra queste, il Consiglio di Stato ha escluso la configurabilità di rapporti di collegamento, in ragione della sola partecipazione alla seconda votazione, dei soci che non hanno votato la lista del C.d.A. nel corso della votazione sulle liste.
La ripartizione dei posti in Consiglio per le liste di minoranza
Si ricorda che l’art. 147-ter.1 del TUF, qualora la lista del C.d.A. uscente sia quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, al comma 3 distingue tra due scenari:
- qualora il totale dei voti raccolti dalle liste di minoranza, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, deve essere attribuito alle predette due liste un numero di posti in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo (e i posti restanti spetterebbero alla lista del C.d.A.)
- nel caso in cui le prime due liste di minoranza dei soci ottengano complessivamente più del 20% dei voti assembleari, i componenti del nuovo C.d.A. di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza, che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3%.
Con riguardo al secondo scenario, il più problematico dal punto di vista interpretativo, Consob ha sottoposto al mercato la seguente ipotesi di articolato:
“nel caso previsto dall’articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 2, la ripartizione dei posti in consiglio fra tutte le liste avviene in misura proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista che abbia conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento, fermo restando che la maggioranza degli amministratori da eleggere è tratta dalla lista del consiglio di amministrazione. Gli statuti possono derogare a quanto previsto nel periodo precedente ovvero stabilire criteri di assegnazione proporzionale dei posti in consiglio di competenza delle minoranze in misura comunque superiore alla percentuale prevista dall’articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 1” (proposta di articolo 144-quater.1, comma 2, lett. b), del Regolamento Emittenti contenuta nel secondo documento di consultazione“.
Il Consiglio di Stato, nel parere espresso, ha ritenuto di non rinvenire nel testo della proposta di Consob “alcun elemento che possa indurre a privilegiare un’interpretazione della stessa nel senso di riferire il criterio proporzionale a tutti i componenti del CdA, ossia nel senso di imporre una ripartizione proporzionale dei seggi tra tutte le liste (lista del CdA, prima per numero di voti, e liste di minoranza) che a detta ripartizione sono ammesse. Al contrario, il testuale riferimento del criterio proporzionale ai (soli) componenti “di competenza delle minoranze” induce a ritenere che la fonte primaria abbia deliberatamente omesso di manifestare una preferenza per –e, a fortiori, di imporre – un sistema proporzionale tout court, destinato cioè ad operare non soltanto nell’ambito della ripartizione dei seggi interna alle liste di minoranza, ma anche nell’ambito della ripartizione dei seggi tra la lista di maggioranza, da un lato, e le liste di minoranza, dall’altro”.
Pertanto, la norma primaria andrebbe letta nel senso che “il criterio proporzionale ivi stabilito operi limitatamente all’assegnazione dei componenti del nuovo CdA di competenza delle minoranze, fermo restando che la determinazione del numero di questi ultimi è rimessa alle previsioni statutarie”.
Consob ritiene quindi che la proposta di articolato, quanto al secondo scenario, sia sostanzialmente compatibile con la linea interpretativa offerta dal Consiglio di Stato, pur con alcune piccole modifiche per rendere più chiara la norma.
La nuova previsione dell’art. 144-quater.1, comma 2, lett. b), quindi:
- al primo periodo stabilisce un criterio di assegnazione operante in assenza di una specifica previsione statutaria, secondo il quale la ripartizione dei posti in consiglio nello scenario in esame avviene in misura proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista che abbia conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3%, ma tenendo fermo il principio secondo il quale, a tutela della governabilità della società, la maggioranza degli amministratori da eleggere deve essere tratta dalla lista del consiglio di amministrazione (risultata prima);
- al secondo periodo riconosce agli emittenti la possibilità di derogare a tale criterio di assegnazione demandando all’autonomia statutaria la possibilità di prevedere sistemi proporzionali puri, oppure di definire una quota (o un numero) di posti da riservare alle liste di minoranza, purché non inferiore a quanto indicato nello scenario previsto dall’art. 147-ter.1, c. 3, lett. b), n. 1 del TUF (pari ad almeno il 20% dei componenti dell’organo amministrativo).
Gli statuti, quindi, potranno:
- prevedere l’applicazione di un criterio proporzionale “puro” senza correzioni maggioritarie
- determinare diversamente la quota o il numero dei posti di competenza delle minoranze, purché tale quota o numero non sia inferiore al 20% dei posti in consiglio.
Sulla numerosità della lista del CdA
Il nuovo comma 1 dell’art. 144-quater.1 del Regolamento emittenti chiarisce, come richiesto dal mercato in risposta alla prima consultazione, le modalità di calcolo del numero di candidati complessivo che deve contenere la lista del CdA.
In particolare, il numero dei componenti da eleggere, cui il C.d.A. deve fare riferimento per stabilire il numero complessivo di candidati della lista:
- è quello fissato dallo statuto
- se lo statuto indica solo un numero minimo e massimo dei componenti da eleggere, sarà quello indicato nella proposta presentata dal medesimo C.d.A. all’assemblea, ai sensi dell’art. 2380-bis c.c.
Consob, in risposta ad alcune osservazioni pervenute in seconda consultazione, non ritiene di introdurre per via regolamentare la facoltà per gli statuti di prevedere criteri di approssimazione per difetto dei candidati da includere nella lista del CdA qualora dalla maggiorazione di un terzo prevista dalla legge non derivi un numero intero: l’approssimazione aritmetica, per Consob, è la più conforme al dato normativo.


