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Liquidazione di OICR: chiarimenti AE sugli obblighi di sostituzione d’imposta della SGR

31 Marzo 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta n. 161 del 30 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in materia di obblighi di sostituzione d’imposta della SGR in sede di liquidazione di OICR.

In particolare, evidenzia l’Agenzia, con riferimento alla determinazione dei proventi percepiti in sede di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni, per effetto delle modifiche apportate dagli articoli da 9 a 14 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, sono state semplificate le modalità di determinazione della base imponibile dei predetti redditi. In particolare, è stata eliminata la previsione che stabiliva che il costo delle quote o azioni e il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni dovevano essere sempre determinati con riferimento ai valori (Net asset value, NAV) indicati nei prospetti periodici dell’OICR.

Per effetto di tali modifiche, ai fini della determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri, in sede di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni, si fa ora riferimento ai valori effettivi di acquisto e vendita e non più ai valori di prospetto.

Pertanto, il reddito di capitale è determinato, senza alcuna deduzione di spese e oneri, effettuando, la differenza tra:

  • il valore “effettivo” di riscatto, liquidazione o cessione delle quote e azioni;
  • il costo medio ponderato delle quote o azioni; in caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con dichiarazione sostitutiva.

Tale regola di determinazione dei redditi di capitale è applicabile alla generalità degli OICR in occasione del riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni.

Nel caso di specie, evidenzia l’Agenzia, con riguardo agli obblighi di sostituzione d’imposta della SGR in sede di liquidazione di OICR, in caso di attribuzione di somme superiori al costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote, l’eccedenza deve essere considerata reddito di capitale su cui la SGR è tenuta ad operare la ritenuta.

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