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Giurisprudenza

Liquidazione coatta amministrativa della SGR: diritti spettanti ai partecipanti al fondo comune di investimento

26 Giugno 2012

Tribunale di Milano, 29 marzo 2012

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 29 marzo 2012 il Tribunale di Milano ha ripreso l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, 15 luglio 2010, n. 16605) secondo cui i fondi comuni d’investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi) sono privi di un’autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale assume la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia.

Secondo il Tribunale questa ricostruzione, che assimila il fondo comune di investimento (nella specie chiuso immobiliare) alla proprietà fiduciaria e, più precisamente, a un trust (in cui la SGR opera alla stregua di un trustee che può essere revocato dall’Assemblea dei partecipanti, assimilabile – stante il potere di sostituire la SGR- alla figura del Guardiano, mentre i disponenti sono appunti i partecipanti), appare pienamente condivisibile.

I partecipanti al fondo sono sostanzialmente titolari dei diritti sui beni conferiti nel fondo la cui titolarità formale spetta alla SGR che in quel momento gestisce il fondo.

Ne consegue che, in caso di avviamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGR, troverà applicazione l’art. 155 L.Fall. in materia di patrimoni destinati di società dichiarate fallite, essendo appunto la situazione del patrimonio destinato del tutto sovrapponibile a quella dei fondi comuni di investimento che, quali patrimoni autonomi, risultano insensibili all’aggressione dei creditori del gestore.

Nel qual caso, lo stesso art. 155 L.Fall. prevede che, ove sia dichiarato il fallimento della società (SGR) “l’amministrazione del patrimonio destinato [i.e. del fondo comune] è attribuita al curatore [commissario liquidatore] che vi provvede con gestione separata”, spettando quindi ai commissari liquidatori la gestione del fondo a termini dell’art. 155, comma 2, l.f., posto che, come detto, aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa della SGR, il fondo non acquista soggettività giuridica ma prosegue il mandato gestorio con la stessa SGR.

Per quanto attiene i partecipanti al fondo, gli stessi, non potendo affermarsi titolari di diritti di proprietà sui beni conferiti nel fondo, risultano meri titolari di un diritto di credito al valore residuo della quota, all’esito della liquidazione del fondo e del pagamento dei creditori.

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