L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 2010 del 18 settembre 2026, in tema di contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, ha chiarito se sia possibile o meno rateizzare il pagamento della sanzione ridotta di cui all’art. 21 del D. Lgs. 758/1194, a seguito dell’adempimento della prescrizione prevista dall’organo di vigilanza.
In tale occasione si ricorda come il comma 2 dell’art. 21 del D. Lgs. 758/1194, in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, prevede che “quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”.
Il pagamento di tale somma prevista, unitamente all’adempimento della prescrizione, costituisce presupposto per l’estinzione della contravvenzione ai sensi dell’art. 24 del medesimo decreto. Pertanto, a tale pagamento non è applicabile l’art. 26 L. 689/1981 e l’organo di vigilanza non può concederne la rateizzazione.
Diversamente, l’ammenda applicata dal giudice con sentenza o decreto penale di condanna può essere rateizzata ai sensi dell’art. 133 ter c.p.
La Corte di Cassazione ha confermato tale distinzione, escludendo la possibilità di dilazionare il pagamento previsto dall’art. 21 e precisando che esso deve essere effettuato entro il termine perentorio di trenta giorni affinché si produca l’effetto estintivo della contravvenzione (Cassazione Penale, Sez. III, 6 aprile 2016, n. 17202).
Nella stessa direzione, la nota INL prot. n. 8119 del 17 settembre 2019 ha chiarito che il pagamento tardivo non determina l’estinzione del reato, né può essere utilizzato per compensare la successiva pena dell’ammenda.
Ne deriva una netta distinzione tra il pagamento previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 758/1994 e l’ammenda eventualmente irrogata in sede penale, trattandosi di somme aventi natura e disciplina differenti.
In conclusione, l’organo di vigilanza non può concedere la rateizzazione o la dilazione della somma dovuta ai sensi dell’art. 21, co. 2, del D. Lgs. 758/1994, che deve essere corrisposta integralmente entro trenta giorni.


