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Giurisprudenza

Nel licenziamento del cassiere di banca va considerato l’interesse alla sana e prudente gestione del credito

4 Aprile 2013

Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 marzo 2013, n. 7819

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 7819 del 28 marzo 2013 la Cassazione ha affermato il principio secondo cui la giusta causa di licenziamento di un cassiere di banca, affidatario di somme anche rilevanti, dev’essere apprezzata con riguardo non soltanto all’interesse patrimoniale della datrice di lavoro ma anche, sia pure indirettamente, alla potenziale lesione dell’interesse pubblico alla sana e prudente gestione del credito (cfr. D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 5, comma 1, e art. 14, comma 2, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Nè il rigoroso rispetto delle regole di maneggio del denaro può essere sostituito da non meglio specificate regole di buon senso, inidonee ad assicurare la conservazione del denaro della banca e dei clienti.

In ragione di tale principio la Corte ha confermato la legittimità del licenziamento nei confronti dell’addetto alla cassa il quale, fra l’altro, si era allontanato dal posto di lavoro per recarsi al bar per la pausa caffè senza procedere alla chiusura della cassa ed incurante della presenza di ben quindici clienti.

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