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Libro ordini crypto: sulla condivisione fra CASP autorizzati e non autorizzati

16 Luglio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA, con Q&A n. 2579/2025, ha risposto al quesito se sia consentito ad una piattaforma di negoziazione di cripto-attività UE gestita da un fornitore di servizi di cripto-attività (CASP) autorizzato ai sensi del MiCAR, di mettere in comune il proprio libro degli ordini con quello di una piattaforma di negoziazione extra-UE gestite da soggetti non autorizzati come CASP.

ESMA chiarisce che non è consentito, in quanto questo modello violerebbe i requisiti di autorizzazione di cui all’art. 59 del MiCAR e costituirebbe la fornitura non autorizzata del servizio di cripto-asset di gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-asset nell’Unione, da parte di entità non autorizzate, le cui piattaforme condividono il libro degli ordini con il CASP autorizzato dall’UE.

La risposta viene fornita con la precisazione che ESMA fa riferimento al modello in cui due o più piattaforme di cripto-asset fondono i loro registri degli ordini individuali in un unico registro degli ordini unificato, dal quale vengono abbinati gli ordini: questo modello coinvolge, in qualità di operatori di tale registro degli ordini condiviso, uno o più soggetti che non sono autorizzati come CASP ai sensi del MiCAR.

ESMA ritiene che questo modello integrato consenta di combinare gli ordini di acquisto e di vendita provenienti da piattaforme diverse in un unico libro degli ordini aggregato, in modo che più piattaforme di negoziazione (comprese quelle non UE) possano accedere allo stesso pool di liquidità, consentendo l’abbinamento degli ordini dei clienti su piattaforme diverse.

Ai sensi dell’art. 3, par. 18, del MiCAR, il servizio di gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è quello che consente la gestione di uno o più sistemi multilaterali che riuniscano più interessi di acquisto e vendita di cripto-attività di terzi, in modo tale da dar luogo a un contratto, mediante lo scambio di cripto-attività con fondi o lo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività.

Secondo ESMA, la gestione di un registro degli ordini è una delle parti fondamentali della gestione dei sistemi multilaterali che riuniscono o facilitano la riunione di più interessi di acquisto o di vendita di cripto-attività da parte di terzi.

Pertanto, ESMA ritiene che tale servizio debba essere considerato rientrante nell’ambito di applicazione del servizio di cripto-attività definito all’art. 3, par. 1, punto 18, del MiCAR ed il servizio dovrebbe essere considerato come prestato da ciascuna entità che gestisce i diversi registri degli ordini condivisi.

Ne consegue che, in conformità all’art. 59 del MiCAR, qualsiasi persona che gestisce tale registro degli ordini dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell’art. 63 del MiCAR.

In conclusione, secondo ESMA, gli artt. 59, 60 e 63 del MiCAR vietano la gestione di un registro degli ordini con entità che non sono autorizzate come fornitori di servizi di cripto-asset (CASPs), ai sensi del MiCA.

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