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Approfondimenti

L’evoluzione della POG nell’ordinamento bancario europeo

Dai rischi di condotta alla gestione dei rischi ESG. Le Linee Guida EBA 2026

3 Agosto 2026

Daniele Russo, Manager, BDO Law Sta

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo approfondisce l’evoluzione della disciplina in materia di Product Oversight and Governance (POG) nell’ordinamento bancario europeo, approfondendo le finalità ed il contenuto del recente aggiornamento alle linee guida EBA in ambito POG, nonché i conseguenti obblighi di produttori e distributori di prodotti bancari con caratteristiche ESG.


1. Introduzione

Il 30 giugno 2026 l’Autorità Bancaria Europea (l’European Banking Authority – “EBA”) ha pubblicato l’aggiornamento delle Linee Guida (EBA/GL/2015/18) in materia di Product Oversight and Governance (“Linee Guida”)[1] che disciplinano i presidi – con l’adozione di assetti organizzativi – che banche e altri intermediari finanziari sono tenuti ad adottare, per assicurare una corretta governance dei prodotti bancari al dettaglio (“retail“), dalla loro progettazione fino alla distribuzione, al monitoraggio e alla revisione periodica. Detti presidi si inseriscono nel più ampio quadro dei requisiti e dei sistemi di controllo interno degli intermediari, assumendo una funzione preventiva finalizzata a ridurre il rischio di mis-selling e a rafforzare la tutela del consumatore. Essi costituiscono, inoltre, una componente essenziale ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari stessi.

In tale contesto, è bene specificare che per prodotti retail si intende l’ampia gamma di prodotti bancari e finanziari destinati ai consumatori[2], tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, “contratti di credito”, depositi, conti correnti, servizi e strumenti di pagamento e ogni altra forma di credito per i consumatori rientrante nell’ambito delle competenze regolatorie dell’EBA[3].

L’ambito applicativo delle Linee Guida, come aggiornate, si estende ai prodotti caratterizzati da profili ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance – “ESG) qualora essi siano progettati, offerti o distribuiti ai consumatori. Anche con riferimento a tali prodotti, i produttori e i distributori – come di seguito dettagliati – sono tenuti a integrare nei processi di Product Oversight and Governance (“POG”) le caratteristiche ESG rilevanti ai fini della definizione del mercato di riferimento (“Target Market), delle strategie distributive e ad adottare presidi volti a prevenire il rischio di greenwashing (come di seguito definito).

Resta estranea all’oggetto delle Linee Guida la disciplina concernente la valutazione dell’idoneità del prodotto rispetto alle esigenze del singolo consumatore. Tale profilo continua ad essere regolato dalle specifiche disposizioni europee e nazionali in materia di valutazione di adeguatezza e appropriatezza, con gli obblighi di Product Oversight and Governance che operano su un piano distinto e complementare rispetto ai doveri di condotta gravanti sull’intermediario nella prestazione dei servizi nei confronti della clientela.

Le nuove disposizioni introdotte dalla Linee Guida troveranno applicazione per tutti i prodotti distribuiti sul mercato dopo l’11 gennaio 2027, nonché ai prodotti già presenti sul mercato che, dopo tale data, saranno oggetto di modifiche.

Ma andiamo con ordine.

2. Evoluzione della normativa europea e aggiornamento delle Linee Guida POG

L’aggiornamento delle Linee Guida si inserisce nell’ampio processo di adeguamento al più recente quadro normativo europeo.

L’EBA ha pubblicato per la prima volta le proprie Linee Guida in materia di Product Oversight and Governance nel marzo 2016 – al termine di una consultazione pubblica avviata nel 2014, le cui risultanze sono confluite nel Final Report del 2015 – con l’obiettivo di affrontare i rischi di condotta (conduct risks) nel settore bancario al dettaglio e rafforzare la tutela dei consumatori.

La recente revisione delle Linee Guida si inserisce in un ampio percorso regolamentare avviato dall’EBA nel 2024. Il 4 giugno dello stesso anno, infatti, l’Autorità aveva pubblicato un report dedicato al monitoraggio e alla supervisione del fenomeno greenwashing, nel quale rilevava un incremento dei relativi rischi in tutti i segmenti del mercato finanziario, compreso il settore bancario. Alla luce di tali evidenze, l’EBA aveva sottolineato l’opportunità di integrare il quadro regolamentare mediante orientamenti più specifici, indicando, tra le iniziative prioritarie, l’aggiornamento delle Linee Guida. Per tale motivo, in data 9 luglio 2025, l’EBA ha pubblicato un documento di consultazione sulla revisione degli orientamenti in materia di Product Oversight and Governance dei prodotti bancari al dettaglio, in coerenza con l’approccio olistico e progressivo delineato nella Roadmap on Sustainable Finance, volto a integrare in modo trasversale i fattori ESG nel quadro regolamentare prudenziale e di condotta.

L’intervento si propone di aggiornare le Linee Guida – introducendo chiarimenti specifici sui prodotti con caratteristiche ESG e rafforzando i presidi contro il rischio di greenwashing – senza modificarne però l’impianto generale. Nel caso di specie, l’EBA ha ritenuto opportuno chiarire come le caratteristiche ESG debbano essere integrate nei processi di governance, approvazione, distribuzione e monitoraggio dei prodotti bancari retail presentati come sostenibili o orientati al perseguimento di specifici obiettivi di sostenibilità.

Tra le principali ragioni sottese all’intervento di revisione delle Linee Guida assume dunque particolare rilievo, come già evidenziato, il crescente rischio di greenwashing, inteso quale fenomeno consistente nella diffusione di dichiarazioni, comunicazioni o pratiche commerciali che attribuiscono a un prodotto o a un servizio caratteristiche di sostenibilità non corrispondenti – o non pienamente corrispondenti – alle sue effettive peculiarità ESG. Tali condotte, in quanto suscettibili di alterare la percezione del destinatario circa il profilo di sostenibilità del prodotto, compromettono la capacità dei consumatori di assumere decisioni di investimento consapevoli e informate incidendo – al contempo – sulla trasparenza, sull’integrità e sul corretto funzionamento del mercato dei servizi finanziari.

Come detto, l’intervento di aggiornamento si inserisce inoltre in un contesto normativo europeo caratterizzato da una crescente attenzione agli impatti dei fattori ESG sull’attività degli enti creditizi e sulla stabilità del sistema finanziario.

In tale contesto assumono particolare rilievo la Direttiva (UE) 2013/36/EU, Capital Requirements Directive, (CRD”)[4] ed il Regolamento (UE) 575/2013, Capital Requirements Regulation (“CRR”), entrambi modificati nel corso del tempo al fine di integrare i fattori ed i rischi ESG nel quadro prudenziale applicabile agli enti creditizi. In particolare, è stato introdotto un requisito nell’articolo 76 paragrafo 2 della CRD, che è correlato a una delle basi giuridiche delle Linee Guida POG e che ora impone all’organo di gestione di elaborare piani concreti per affrontare i rischi ESG. Inoltre, l’articolo 87 – bis, paragrafo 4, della CRD impone ora alle Autorità Nazionali Competenti (NCA) di valutare e monitorare l’evoluzione delle prassi degli enti in materia di strategia ESG e gestione dei rischi, compresa l’offerta di prodotti legati alla sostenibilità.

Nel contesto normativo in cui si colloca l’aggiornamento delle Linee Guida assumono altresì rilievo i più recenti sviluppi della legislazione europea in materia di tutela dei consumatori e transizione sostenibile di cui, in particolare:

  • la Direttiva (UE) 2024/825[5], che modifica la disciplina delle pratiche commerciali sleali al fine di contrastare dichiarazioni ambientali ingannevoli e informazioni fuorvianti sulle caratteristiche ambientali o sociali di prodotti e operatori economici;
  • la Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) e la Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica (Energy Efficiency Directive – EED), che riconoscono al settore bancario un ruolo rilevante nell’erogazione di finanziamenti destinati a sostenere gli investimenti necessari al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

In tema sostenibilità merita un cenno la tematica relativa alla semplificazione degli adempimenti ESG finalizzata a ridurre gli oneri amministrativi legati alla sostenibilità, al fine di rafforzare la competitività.

La Direttiva (UE) 2026/470, che recepisce il Pacchetto Omnibus I, modifica in modo significativo il quadro europeo della sostenibilità, intervenendo su direttive chiave come la Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”) e la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (“CSDDD”).

L’intervento si inserisce nella più ampia strategia europea di bilanciamento tra transizione ecologica e crescita economica, mantenendo fermi gli obiettivi del Green Deal europeo ma alleggerendo il carico regolatorio.

3. Le principali novità introdotte dalla versione 2026 delle Linee Guida

L’aggiornamento del 2026, come già anticipato, non determina una revisione dell’impianto strutturale originario delle Linee Guida, ma interviene attraverso un’integrazione dei presidi esistenti, al fine di assicurarne l’adeguatezza rispetto alle peculiarità dei prodotti bancari retail con caratteristiche ESG e ai connessi rischi di greenwashing.

In particolare, tra le principali novità introdotte con le nuove Linee Guida, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano:

  • l’ampliamento e l’aggiornamento dell’ambito di applicazione delle stesse Linee Guida, anche alla luce dell’evoluzione della disciplina europea in materia di credito ai consumatori;
  • l’esplicita inclusione dei prodotti bancari retail con caratteristiche ESG nell’ambito dei processi di Product Oversight and Governance, attraverso il coordinamento delle Linee Guida con le EBA Guidelines on the management of ESG risks (EBA/GL/2025/01) e con le EBA Guidelines on the sound management of third-party risk regarding non-ICT services, espressamente richiamate quali fonti integrative del framework POG;
  • il rafforzamento dei presidi di governance e del ruolo delle funzioni aziendali di controllo (in particolare delle funzioni di Risk Management e Compliance) – nell’ambito della valutazione e del monitoraggio delle procedure interne adottate in materia di governance dei prodotti – finalizzati all’identificazione, gestione, monitoraggio e mitigazione dei rischi di greenwashing (connessi ai prodotti bancari retail caratterizzati da specifiche caratteristiche ESG);
  • il rafforzamento del coordinamento tra il framework POG e la New Product Approval Policy (NPAP) – ossia la policy interna adottata dal soggetto produttore che disciplina le modalità di ideazione, approvazione, distribuzione e modifica dei prodotti nuovi o già esistenti – al fine di assicurare l’integrazione dei presidi di product governance nell’ambito dei processi interni di approvazione e revisione dei prodotti;
  • l’integrazione dei fattori ESG nella definizione del Target Market e nell’individuazione dei canali distributivi, affinché detto Target Market e le modalità di collocamento risultino coerenti non solo con le caratteristiche finanziarie del prodotto, ma anche con il relativo profilo di sostenibilità;
  • l’introduzione di specifici obblighi informativi in materia di sostenibilità nei confronti dei distributori e della clientela, prevedendo che (i) le comunicazioni relative alle caratteristiche ESG dei prodotti siano corrette, chiare e non fuorvianti; e (ii) le dichiarazioni di sostenibilità risultino accurate, adeguatamente supportate, aggiornate e coerenti con le effettive caratteristiche del prodotto.
  • l’abrogazione del capitolo 6 – “Outsourcing” – delle Linee Guida originarie del 2016, relativo all’esternalizzazione e agli accordi con terzi, e all’introduzione di un riferimento generale alle EBA Guidelines on the sound management of third-party risk regarding non-ICT services sulla gestione prudente del rischio di terze parti in relazione ai servizi non ICT. La modifica precisa che le Linee Guida POG devono essere lette congiuntamente alle Linee Guida dell’EBA “Sound management of third-party risk regarding non-ICT services” (SMTPR) per gli istituti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione delle Linee Guida, al fine di garantire maggiore chiarezza e certezza giuridica.

4. I soggetti coinvolti

Le Linee Guida POG si rivolgono principalmente a due categorie di soggetti destinatari degli obblighi di governance del prodotto: i produttori (manufacturers) e i distributori.

I produttori sono i soggetti responsabili della progettazione, dell’elaborazione e della revisione dei prodotti bancari destinati alla clientela retail. In particolare, rientrano dunque in tale categoria:

  • gli enti creditizi, ossia le banche soggette al quadro normativo prudenziale europeo[6];
  • i creditori, che concedono o s’impegnano a concedere crediti nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale[7];
  • gli istituti di pagamento, autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, tra cui bonifici, addebiti diretti e pagamenti mediante carta[8];
  • gli istituti di moneta elettronica, autorizzati all’emissione di strumenti di pagamento elettronici, quali carte prepagate e altri strumenti basati sulla moneta elettronica[9];
  • i creditori non bancari che concedono credito ai consumatori[10] ai sensi della Direttiva (UE) 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori.

I distributori sono i soggetti incaricati della commercializzazione, collocamento e messa a disposizione dei prodotti bancari nei confronti della clientela, senza partecipare alla relativa fase di progettazione o sviluppo degli stessi.

Per entrambe le categorie di soggetti, le Linee Guida definiscono specifici obblighi in materia di Product Oversight and Governance.

5. Gli obblighi dei soggetti coinvolti

5.1 Il Produttore

Il produttore mantiene la responsabilità primaria della progettazione e della gestione del prodotto lungo il suo intero ciclo di vita (product life cycle) ed è tenuto ad effettuare quanto di seguito dettagliato, così come previsto dalle Linee Guida POG.

  • Adottare, attuare e riesaminare periodicamente efficaci presidi di POG, volti ad assicurare che la progettazione, lo sviluppo e la distribuzione dei prodotti avvengano nel rispetto dei principi di tutela della clientela, tenendo conto, sin dalla fase di ideazione, degli interessi, degli obiettivi e delle caratteristiche del Target Market. Tali presidi devono essere oggetto di monitoraggio e aggiornamento continuo, così da garantirne l’efficacia e l’adeguatezza rispetto all’evoluzione del mercato e delle esigenze della clientela.

Nel caso di nuovi prodotti, essi devono essere inoltre integrati nella NPAP, in coerenza con gli assetti di governance e il sistema dei controlli interni previsti, ove applicabili, dalle Linee Guida EBA sulla governance interna adottate ai sensi dell’art. 74 della CRD.

Le attività svolte nell’ambito dei presidi POG devono essere adeguatamente documentate, conservate e rese disponibili alle autorità competenti ai fini della vigilanza. L’assetto dei presidi è, infine, improntato al principio di proporzionalità, dovendo essere commisurato alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività del produttore, nonché al livello di rischio e alla complessità del prodotto, secondo un approccio di vigilanza basato sul rischio (risk-based approach).

  • Integrare i presidi POG nell’assetto di governo societario e nel sistema dei controlli interni del produttore, attribuendo all’organo di gestione la responsabilità dell’approvazione e del periodico aggiornamento di detti presidi. Con riferimento ai prodotti con caratteristiche ESG, l’organo di gestione è altresì tenuto ad adottare processi idonei a individuare, prevenire, gestire e monitorare il rischio di greenwashing, quale rischio di conformità, reputazionale e di governo del prodotto. Il rispetto continuativo dei presidi POG è affidato all’alta direzione, con il supporto delle funzioni di Compliance e Risk management, cui competono il monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate e la proposta di eventuali interventi correttivi nell’ambito di un processo di controllo continuo. L’alta direzione è altresì tenuta a garantire che il personale coinvolto nella progettazione e nello sviluppo dei prodotti disponga delle competenze tecniche necessarie e, nel caso dei prodotti con caratteristiche ESG, di adeguate conoscenze in materia di sostenibilità e dei relativi rischi.
  • Individuare e definire il Target Market sin dalla fase di progettazione del prodotto, riesaminandolo e aggiornandolo in relazione all’evoluzione del contesto di mercato e delle esigenze della clientela tenendo conto, ove rilevanti, anche dei profili ESG del prodotto. La definizione del Target Market è funzionale a verificare la coerenza tra le caratteristiche del prodotto e gli interessi, gli obiettivi e le esigenze della clientela cui esso è commercializzato, assicurando che, anche sotto il profilo dei costi, dei rischi, del rapporto rischio-rendimento e degli eventuali elementi di sostenibilità, il prodotto possa rispondere alla effettiva esigenza del mercato di riferimento. Il produttore è altresì tenuto a (i) evitare una eccessiva proliferazione di prodotti analoghi suscettibile di compromettere la comprensibilità dell’offerta e la consapevolezza delle scelte della clientela; e specularmente (ii) individuare il mercato di riferimento negativo, quale presidio di prevenzione del mis-selling, identificando i segmenti di clientela per i quali il prodotto non è appropriato.
  • Sottoporre il prodotto ad adeguate attività di verifica e specifici test prima (i) della distribuzione sul Target Market; (ii) dell’estensione a un nuovo mercato di riferimento; o (iii) dell’introduzione di modifiche significative a un prodotto esistente. Tali attività devono essere svolte anche mediante l’analisi di scenari di stress e condizioni di mercato avverse, al fine di valutarne gli effetti potenziali sui consumatori appartenenti al Target Market individuato. Qualora emergano profili di inadeguatezza o potenziali pregiudizi per i consumatori, il produttore è tenuto ad adottare le necessarie misure correttive prima della commercializzazione o della permanenza del prodotto sul mercato.
  • Monitorare costantemente il prodotto successivamente alla distribuzione sul mercato di riferimento, assicurando verifiche continuative volte a garantire la permanenza della coerenza dello stesso con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del Target Market individuato. A tal fine, devono essere predisposti adeguati presidi di monitoraggio e revisione periodica idonei a rilevare eventuali variazioni delle condizioni di mercato, del quadro normativo, della clientela o delle caratteristiche strutturali del prodotto suscettibili di incidere sulla conformità al Target Market.
  • Adottare tempestivamente misure correttive qualora, nell’ambito del monitoraggio successivo alla distribuzione sul mercato o dei presidi di controllo previsti emergano criticità, anomalie o potenziali pregiudizi per i consumatori. Tali misure devono essere adeguate e proporzionate alla rilevanza delle problematiche rilevate – al fine di ripristinare la conformità del prodotto al Target Market – e possono consistere nella modifica delle caratteristiche del prodotto, nell’adeguamento delle condizioni di offerta o nell’adozione di ulteriori interventi necessari alla tutela della clientela. Il produttore è tenuto inoltre ad informare tempestivamente i distributori interessati delle modifiche apportate e delle iniziative da adottare, assicurando il coordinamento della catena distributiva e l’effettiva attuazione delle misure correttive.
  • Definire strategie e canali distributivi coerenti con il Target Market, assicurando che le modalità di commercializzazione siano idonee a garantire una corretta distribuzione del prodotto ai consumatori. A tal fine, il produttore è tenuto a selezionare distributori dotati di adeguate competenze professionali, conoscenze e capacità operative, tali da assicurare una corretta rappresentazione delle caratteristiche, delle condizioni di funzionamento e dei rischi del prodotto, con particolare riguardo ai prodotti con profili ESG, per i quali assume rilievo anche la capacità di illustrare correttamente gli elementi di sostenibilità.

Nell’esercizio delle proprie responsabilità di product governance, il produttore è tenuto ad adottare adeguati presidi di controllo sull’operato dei distributori e ad intervenire tempestivamente in caso di criticità, mediante l’adozione di misure correttive proporzionate, inclusa, ove necessario, la sospensione o la cessazione dell’utilizzo di specifici canali distributivi, in linea con gli obiettivi di tutela sostanziale della clientela perseguiti dalla disciplina POG.

  • Fornire ai distributori informazioni complete, accurate e aggiornate sul mercato di riferimento e sul prodotto – in misura proporzionata alla natura e alla complessità dello stesso – in modo da acquisire piena conoscenza del prodotto, delle relative finalità e del profilo di rischio, nonché di individuare correttamente il Target Market positivo e negativo.

Con riguardo particolare alla gestione dei rischi ESG e del rischio di greenwashing, il produttore è tenuto ad assicurare che le informazioni fornite consentano una comunicazione alla clientela chiara, corretta e non fuorviante degli elementi di sostenibilità del prodotto, garantendo l’accuratezza, la verificabilità e l’aggiornamento delle relative dichiarazioni, in coerenza con i presidi adottati dall’intermediario. Tali obblighi informativi costituiscono un elemento essenziale della cooperazione tra produttore e distributore, funzionali ad assicurare una commercializzazione del prodotto coerente con il sistema di product governance e con gli obiettivi di tutela della clientela.

 5.2 Distributore

Gli obblighi di product governance si estendono anche ai distributori, ai quali la disciplina dalle Linee Guida POG impone l’adozione di adeguati presidi organizzativi e procedurali proporzionati alla natura, alle dimensioni e al ruolo svolto nell’attività di distribuzione e commercializzazione dei prodotti bancari retail. In particolare, il distributore è tenuto a:

  • Adottare e mantenere adeguati presidi POG, integrati nei sistemi di governance e controllo interno dell’intermediario, al fine di assicurare che l’attività distributiva tenga conto degli interessi, degli obiettivi e delle caratteristiche della clientela, minimizzi il rischio di pregiudizio per i consumatori e prevenga situazioni di conflitto di interesse. Il distributore è inoltre tenuto a riesaminare e aggiornare i presidi di POG dei prodotti a intervalli regolari. Dette azioni intraprese dal distributore devono essere debitamente documentate, conservate a fini di revisione e messe a disposizione dell’autorità competente e del produttore.
  • Garantire che le misure Product Oversight and Governance relative ai prodotti costituiscano parte integrante dei propri sistemi e controlli generali. A tal fine, l’organo di gestione, se del caso, ne approva l’istituzione e le successive revisioni.
  • Tenere debitamente conto di tutte le informazioni rilevanti fornite dal produttore che gli consentano di individuare (i) il Target Market per il quale il prodotto è stato concepito; e (ii) i segmenti di mercato per i quali si ritiene che il prodotto non sia in grado di soddisfare gli interessi, obiettivi e caratteristiche della clientela.
  • Fornire alla clientela informazioni sulle principali caratteristiche del prodotto, sui relativi rischi, sul prezzo complessivo da corrispondere (incluso commissioni, oneri e spese), nonché l’eventuale documentazione predisposta dal produttore per il Target Market. Con riferimento ai prodotti caratterizzati da fattori ESG, il distributore è tenuto ad assicurare che le comunicazioni e le dichiarazioni in materia di sostenibilità siano corrette, chiare, non fuorvianti, accurate, supportate da evidenze, aggiornate e comprensibili, come stabilito anche per i requisiti relativi al rischio di greenwashing contenuti nelle Linee Guida dell’EBA sulla gestione dei rischi ESG. Il distributore può anche commercializzare il prodotto nei confronti della clientela non appartenente al Target Market individuato dal produttore, purché tale distribuzione venga adeguatamente motivata. Il distributore è infine tenuto a (i) raccogliere e trasmettere al produttore tutte le informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio continuo del prodotto; nonché (ii) segnalare tempestivamente eventuali criticità riscontrate rispetto alle caratteristiche del prodotto, alle informazioni fornite alla clientela o alla corretta individuazione del mercato di riferimento.

6. Osservazioni conclusive

L’intervento dell’EBA si colloca nel quadro della regolamentazione prudenziale e di tutela della clientela, confermando la centralità dei profili ESG nella disciplina dei processi organizzativi degli intermediari.

La revisione delle Linee Guida POG precisa che le peculiarità connesse ai profili di sostenibilità e i correlati rischi, ivi compreso il rischio di greenwashing, devono essere prese in considerazione nell’ambito dei presidi POG già previsti dalla disciplina vigente. L’integrazione dei fattori ESG comporta l’estensione dei presidi di governance esistenti all’intero “product life cycle”, imponendo che i profili di sostenibilità siano adeguatamente valutati in tutte le fasi di sviluppo e distribuzione concernenti il prodotto.

In tale contesto, l’elaborazione e la revisione delle Linee Guida POG potrà contribuire a prevenire fenomeni di greenwashing, suscettibili di compromettere la tutela della clientela e l’integrità del mercato.

Gli intermediari saranno chiamati dunque a riesaminare i processi di ideazione, approvazione, distribuzione e monitoraggio dei prodotti bancari retail, integrando in modo sistematico la valutazione dei profili ESG e dei rischi di greenwashing, rafforzando i flussi informativi tra produttori e distributori, in vista dell’applicazione delle nuove disposizioni a decorrere dall’11 gennaio 2027.

 

[1] Le Linee Guida contengono gli orientamenti emanati ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea). In particolare, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del citato regolamento (UE), “le autorità competenti e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni”. Contestualmente alle Linee Guida del 30 giungo 2026 è stato pubblicato il Final Report (EBA/GL/2026/07).

[2] Detti prodotti sono elencati nelle Linee Guida (EBA/GL/2015/18) in materia di Product Oversight and Governance, paragrafo 2 “Subject matter, scope and definitions”.

[3] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione.

[4] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, successivamente evolutosi attraverso la CRD IV, CRD V e la recente CRD VI.

[5] Tale Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 – che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilità dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione – risulta applicabile a decorrere dal 27 settembre 2026.

[6] Come definiti dall’articolo 4, par. 1, punto 1, del CRR.

[7] Come definiti dall’articolo 4, par. 2, della Direttiva 2014/17/EU in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.

[8] Come in precedenza definiti dall’articolo 4, par. 4, della Direttiva 2007/64/EC abrogata dalla Direttiva 2015/2366/EC relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la quale riprende la medesima definizione.

[9] Come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2009/110/EC, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica.

[10] Come definiti dall’articolo 3, punto 2, della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

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