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Governance dei prodotti bancari al dettaglio: le nuove Linee guida POG di EBA

Con le specifiche sui requisiti per i prodotti con caratteristiche ESG offerti e venduti ai consumatori, per limitare i rischi di greenwashing

1 Luglio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha pubblicato la versione definitiva delle proprie Linee guida aggiornate sulla supervisione e la governance dei prodotti (POG Guidelines) per i prodotti bancari al dettaglio, che chiariscono i requisiti per i prodotti con caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) offerti e venduti ai consumatori e affrontano i rischi di greenwashing.

Si ricorda che EBA aveva pubblicato per la prima volta le proprie Linee guida POG nel 2016, per affrontare i rischi di condotta e rafforzare la tutela dei consumatori nel settore bancario al dettaglio.

Le Linee guida si rivolgono ai produttori e ai distributori di prodotti che rientrano nella competenza dell’EBA, tra cui:

  • mutui
  • prestiti personali
  • depositi
  • conti di pagamento
  • servizi di pagamento
  • moneta elettronica.

Le Linee guida POG forniscono un quadro di riferimento per una progettazione e distribuzione dei prodotti solida e responsabile da parte di produttori e distributori e includono, tra l’altro requisiti per i produttori in merito:

  • alle loro funzioni di controllo interno
  • all’identificazione del mercato di riferimento
  • ai test sui prodotti
  • alla divulgazione ai consumatori
  • al monitoraggio dei prodotti, alle azioni correttive e ai canali di distribuzione.

L’obiettivo delle Linee guida POG è che i produttori e i distributori tengano conto delle esigenze dei propri clienti nella progettazione e nello sviluppo dei prodotti, tenendo conto degli interessi, degli obiettivi e delle caratteristiche dei consumatori.

La base giuridica delle Linee guida è stata successivamente valutata in una sentenza della Corte di giustizia dell’UE, che ha confermato che le Linee guida POG stabiliscono principi volti a garantire processi efficaci per identificare, gestire e monitorare i rischi, nonché adeguati meccanismi di controllo interno ai sensi dell’art. 74, par. 1, della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD).

I recenti sviluppi legislativi e di mercato, in particolare la crescente importanza dei prodotti ESG, hanno tuttavia reso necessaria una revisione, per meglio riflettere gli obiettivi ESG e affrontare esplicitamente i rischi di greenwashing, pur mantenendo elevati standard di condotta aziendale.

Si ricorda che le Autorità di vigilanza europee considerano greenwashing quelle pratiche mediante le quali dichiarazioni, azioni o comunicazioni relative alla sostenibilità non riflettono in modo chiaro e corretto il profilo di sostenibilità di un’entità, di un prodotto finanziario o di un servizio finanziario. Tali pratiche possono indurre in errore consumatori, investitori o altri partecipanti al mercato.

L’obiettivo dell’aggiornamento è quindi quello di garantire che gli istituti finanziari applichino standard rigorosi nella progettazione e distribuzione di prodotti al dettaglio con caratteristiche ESG, al fine di ridurre il rischio che i consumatori vengano indotti in errore o che vengano venduti prodotti che non soddisfano le loro esigenze.

Parte delle modifiche rendono inoltre più esplicite le considerazioni ESG e di greenwashing lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, in particolare quando tali prodotti sono commercializzati ai consumatori.

Tali modifiche sono state introdotte in sezioni chiave delle Linee guida, tra cui le funzioni di controllo interno dei produttori, l’identificazione del mercato di riferimento, i canali di distribuzione e le informazioni fornite ai distributori, nonché le informazioni e il supporto per le procedure dei produttori.

Inoltre, le Linee guida includono aggiornamenti non sostanziali per recepire le modifiche introdotte nel 2020 al Regolamento istitutivo rivisto dell’EBA, nonché la revisione delle Linee guida dell’EBA sulla governance interna ai sensi della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD) e sulla sana gestione del rischio di terzi (SMTPR).

Tali aggiornamenti eliminano le disposizioni obsolete e garantiscono la coerenza complessiva con l’attuale quadro normativo, in linea con l’impegno dell’EBA a semplificare e costruire un quadro normativo e di vigilanza più efficiente.

Più nel dettaglio, ed in seguito della consultazione pubblica con il mercato, EBA ha apportato le modifiche alle Linee guida POG) in relazione:

  • all’ambito di applicazione e definizione di altre forme di credito per i consumatori
  • alle funzioni di controllo interno dei produttori per la prevenzione delle pratiche di greenwashing
  • alla informazioni relative ai prodotti con caratteristiche ESG e al greenwashing che devono fornire i produttori ai distributori
  • agli accordi con terze parti
  • alla proroga del termine di applicazione.

Inoltre, EBA ha introdotto modifiche redazionali, quali:

  • una modifica alla Linea guida 12.1.a) sulla fornitura di informazioni relative ai prodotti con caratteristiche ESG e ai rischi di greenwashing
  • modifiche alle Linee guida 2.1 e 2.3 per allineare la formulazione alle Linee guida sulla governance interna riviste dell’EBA ai sensi dell’articolo 74 della CRD, ovvero facendo riferimento a “quadro di controllo interno” invece di “quadro di gestione del rischio e funzioni di controllo interno” ai sensi della Linea guida 2.1 o facendo riferimento a “funzioni di gestione del rischio” invece di “funzioni di controllo del rischio”
  • modifiche al paragrafo 9 e alle Linee guida 1.3, 2.1 e 2.3 aggiungendo il riferimento “ai sensi dell’articolo 74 della CRD”, per chiarire che le Linee guida dell’EBA sulla governance interna sono quelle emanate ai sensi della CRD.

Le Linee guida dell’EBA saranno pubblicate in tutte le 24 lingue dell’UE nel 2026, ed entreranno in vigore l’11 gennaio 2027.

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