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Lesioni di non lieve entità: aggiornata la tabella unica nazionale

12 Ottobre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 09 ottobre 2026 il Decreto 28 settembre 2026, recante l’aggiornamento annuale degli importi relativi al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata (tabella unica nazionale).

Al riguardo, si ricorda che il D.P.R. 12/2025 abbia ad oggetto il regolamento della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni punto di invalidità tra 10 e 100 punti, con i relativi coefficienti di variazione in funzione dell’età del soggetto leso, ai sensi dell’art. 138, co. 1, lett. b), del codice delle assicurazioni private (CAP), in materia di risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità.

In particolare, l’art. 1, co. 2 del citato D.P.R. prevede che l’aggiornamento e la modifica della tavola 1.B., relativa al coefficiente moltiplicatore del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, in funzione l’età del danneggiato, conseguenti agli aggiornamenti delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT e alla variazione del tasso di interesse legale, siano disposti con decreto del MIMIT, sentito IVASS.

In attuazione di tale disposizione, il MIMIT, con Decreto del 10 dicembre 2025, ha provveduto ad aggiornare la tavola 1.B. dell’allegato I e le tabelle di cui all’allegato II del D.P.R. 12/2025, in applicazione dell’art. 138 co. 5 del CAP.

Successivamente, con Decreto dello stesso MIMIT del 20 luglio 2026, sono stati aggiornati, con decorrenza dal mese di aprile 2026, gli importi previsti dall’art. 139, co. 1 CAP, relativi al risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità, in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT.

Si ricorda, inoltre, che il MEF, con Decreto del 10 dicembre 2025, adottato ai sensi dell’art. 1284 C.c., abbia fissato all’1,60% il saggio degli interessi legali applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026. A ciò si aggiunge che l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2026 ha subito una maggiorazione del 2,6% rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente.

Alla luce di tali elementi, si è reso necessario aggiornare, con decorrenza a partire da aprile 2026:

  • la tavola 1.B. “Coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso” dell’art. 1, co. 1, lett. a) del D.P.R. 12/2025 riportata nell’allegato I
  • le tabelle di cui all’art. 1, co. 1, lett. b) e c) del D.P.R. 12/2025 riportate nell’allegato II “Tabella unica nazionale“.
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