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Attualità

Le novità della consultazione sul recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio

29 Marzo 2019

Filippo Berneri e Paolo Roberto Amendola, Annunziata & Conso

Di cosa si parla in questo articolo

1. Premessa

Lo scorso 25 marzo il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema del decreto legislativo di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843). Il predetto provvedimento è destinato a modificare ed integrare il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – già modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 – concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Si propone di seguito una breve analisi della bozza di decreto, nel tentativo di individuare i profili innovativi di maggiore rilevanza.

2. Soggetti obbligati

L’approccio adoperato dal legislatore nella bozza di decreto riflette gli obbiettivi della V Direttiva antiriciclaggio, finalizzata ad un’ulteriore stretta verso la prevenzione del fenomeno criminoso del riciclaggio.

Tale approccio si consolida nello schema di decreto con l’ampliamento del novero dei soggetti obbligati, tra i quali vengono inclusi i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i galleristi, i gestori di case d’asta e gli antiquari.

Da questo punto di vista, si deve sottolineare che l’Italia aveva già fatto un passo avanti verso l’ampliamento della platea di soggetti obbligati: il D.Lgs. 90/2017 aveva già anticipato l’orientamento del legislatore comunitario, inserendo tra i soggetti tenuti al rispetto delle regole antiriciclaggio “i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”. Lo schema di decreto in esame, tuttavia, va addirittura oltre in quanto prevede un’ulteriore estensione della definizione di “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali” – allineandosi alla recente legislazione europea votata ad una continua regolamentazione del mondo delle valute virtuali e dei servizi di pagamento digitali – includendovi, oltre ai c.d. cambia valute virtuali, già previsti dall’art. 1, co. 2, lett. ff) del D.Lgs. 231/2007, anche quei soggetti che prestano “servizi di emissione, collocamento, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione delle valute medesime”, ossia, in particolare, gli emittenti di “token” nell’ambito di Initial Coin Offering (ICO) e tutti gli altri soggetti che, a titolo professionale, erogano servizi nel mondo delle valute virtuali.

Inoltre, l’estensione della predetta definizione ha riguardato anche profili oggettivi con l’aggiunta della lettera ff-bis), riguardante i “prestatori di servizi di portafoglio digitale” (c.d. wallet providers), soggetti che forniscono, a titolo professionale, “servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”. Tale ultima modifica rende ancora più evidente l’intento del legislatore europeo e nazionale di sottoporre agli obblighi antiriciclaggio tutti i soggetti operanti nel settore delle valute virtuali con riferimento a tutte le possibili tipologie di operazioni che posso essere effettuate con le medesime, ivi incluse le c.d. criptovalute.

Un’altra importante novità consiste nell’inclusione, tra i soggetti obbligati, di coloro che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari in tale settore, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte e case d’asta, nel caso in cui il valore dell’operazione, o di più operazioni legate tra loro, sia pari o superiore a diecimila euro.

Merita, altresì, menzione l’estensione proposta dalla bozza di decreto in relazione alle attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla Legge 30 aprile 1999, n. 130. In particolare, lo schema di decreto prevede l’inserimento del comma 2-bis all’art. 3 del DLgs 231/07 il quale stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari “incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità”, devono provvedere all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio “anche nei confronti dei debitori ceduti alle società di cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società”. Tale presidio è evidentemente finalizzato a sottoporre agli obblighi antiriciclaggio tutti quei soggetti che, nell’ambito di complesse operazioni di cartolarizzazione, intervengono, anche come semplici veicoli, nei flussi di denaro.

3. Titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche

Altro aspetto interessante è la semplificazione dei criteri residuali previsti dall’art. 20, co. 4 del d.lgs. 231/2007, volti all’individuazione del titolare effettivo nei casi in cui gli obblighi antiriciclaggio debbano essere esperiti nei confronti di clienti diversi dalle persone fisiche. Nella formulazione oggi vigente, il titolare effettivo viene determinato, in via residuale – ossia laddove l’applicazione dei criteri previsti nei commi 1, 2 e 3 “proprietà diretta o indiretta” e “controllo” non risultino sufficienti – “nella persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società. Secondo la corretta interpretazione della norma, i soggetti obbligati sono tenuti, in particolare nel caso di clienti appartenenti a grandi gruppi (magari di società ad azionariato diffuso), a risalire la catena del controllo fino alla persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società controllante il proprio cliente. Lo schema di decreto porterebbe chiarimento all’ambiguo e atecnico riferimento a “società” ivi previsto, specificando, ad opera dell’inciso “o delcliente comunque diverso dalla persona fisica”, che il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche dovrebbe essere individuato in via residuale nel rappresentante legale o amministratore del cliente stesso e non della società ultima controllante.

4. Altre novità

Meccanismi di cooperazione nazionale e internazionale

Ulteriore aspetto rilevante riguarda il generale rafforzamento dei poteri attribuiti alle autorità di vigilanza dall’art. 7, nonché dei meccanismi di cooperazione nazionale e internazionale previsti dall’art. 12.

Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

Quanto agli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela di cui all’art. 24, co. 2, lett. b), lo schema di decreto, mediante l’introduzione del n. 5-bis), ha aggiunto tra i fattori di cui i soggetti obbligati devono tener conto, le operazioni “relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette”. Al riguardo, pur in perfetta coerenza con il dettato normativo comunitario, pare criticabile il richiamo ad operazioni afferenti a settori economici che presentano una non così evidente connessione con reati di riciclaggio; per di più ove si consideri che a gli stessi devono aggiungersi quelli richiamati dal provvedimento sull’adeguata verifica della clientela (smaltimento rifiuti, gioco d’azzardo, ecc.) con la possibile conseguenza di attrarre a verifica rafforzata una ampia pletora di soggetti.

Lo schema di decreto propone, inoltre, di valutare come ad alto rischio non più il cliente residente in un paese black list, ma il semplice coinvolgimento di soggetti che prevedano una radicazione in tali paesi. Se, infatti, l’art. 24, co. 5, lett. a), ad oggi vigente, prevede che i soggetti obbligati devono applicare gli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela laddove abbiano “clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea”, lo schema di decreto in consultazione attribuisce rilevanza, ai fini dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica rafforzata ai “rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio”.

Esternalizzazione obblighi di adeguata verifica della clientela

Rileva inoltre segnalare che il nuovo comma 2 dell’art. 30, prevede che le autorità di vigilanza di settore possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali è prevista la possibilità, per i soggetti obbligati all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, di esternalizzare a terzi (anche non “soggetti obbligati”) l’identificazione del cliente, titolare effettivo ed esecutore e la verifica dell’identità degli stessi ai sensi delle lettere a) eb) dell’art. 18. La stessa norma, tuttavia, limita la possibilità di avvalersi di tali soggetti per l’individuazione dello scopo e/o natura del rapporto di rischio ex art. 18, comma 1, lett. c).

Registro dei titolari effettivi

In ultimo, lo schema di decreto introduce all’art. 21, co. 4, la lett. d-bis) con la quale estende a chiunque ne dimostri interesse, la possibilità di accedere al registro dei titolari effettivi. Il soggetto che vuole accedere al registro deve essere “titolare di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nel caso in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata”. La medesima disposizione, inoltre, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individui con apposito decreto alcuni limiti all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, relativi ad ipotesi in cui le “l’accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio”. Chiaro è il fine di tutelare quei soggetti che, nella loro qualità di titolari effettivi, controllano o sono beneficiari di diverse entità di grandi dimensioni.

Procedure sanzionatorie

Lo schema di decreto introduce da ultimo alcune integrazioni alle disposizioni che regolano il sistema sanzionatorio per alcuni operatori non finanziari (società di custodia e trasporto valori e società di revisione).

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