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Approfondimenti

Le novità del decreto correttivo: un primo bilancio

10 Dicembre 2020

Luciano Panzani, già Presidente Corte d’Appello di Roma e membro della Commissione Rordorf per la riforma delle procedure concorsuali

Di cosa si parla in questo articolo

1. Il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, è stato pubblicato sulla G.U. del 5 novembre. Il testo definitivo del decreto correttivo del codice della crisi e dell’insolvenza era stato approvato dal CdM il 18 ottobre, dopo che le Commissioni di Camera e Senato avevano espresso il loro parere. La delega al Governo per le modifiche al codice era contenuta nella legge 8 marzo 2019, n. 20. Con ciò il legislatore aveva posto rimedio alla mancanza nella legge delega del codice di una previsione in tal senso, che in genere non manca nelle grandi riforme.

Le modifiche al Codice si erano rese necessarie sia per porre rimedio ai numerosi refusi e difetti di coordinamento tra norme che molti, studiosi e pratici, avevano segnalato al Ministero, sia per modificare alcune delle soluzioni adottate dal legislatore della riforma. Chi peraltro pensava a sostanziali cambiamenti di rotta è rimasto deluso sia perché il Ministero della Giustizia era vincolato ai principi espressi dalla legge delega ( legge 155/2017) sia perché il Ministero non ha ritenuto di accogliere se non in minima parte le richieste che erano state formulate dai rappresentanti del mondo delle imprese e delle professioni, in particolare da Confindustria e dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti. Va anche osservato che il capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero Mauro Vitiello, il 20 novembre scorso, al convegno via webinar dell’Associazione Albese Studi di diritto commerciale ha prospettato l’intenzione del Governo di intervenire ulteriormente sulla materia concorsuale. Questi interventi, che allo stato non sono stati adottati, dimostrano che il cantiere della riforma non è chiuso.

Va poi aggiunto che il Governo non ha ritenuto con il correttivo di intervenire per coordinare il Codice con la Direttiva UE 1023/2020 sul preventive restructuring framework. Tale coordinamento dovrà essere fatto entro il luglio 2021, salvo che si decida di avvalersi della facoltà di prorogare di un anno l’aggiornamento della nostra legislazione, come la Direttiva consente di fare, ma in tal caso il Governo dovrà avanzare tale richiesta alla Commissione UE entro gennaio.

Va anzitutto osservato che il Correttivo interviene su due delle definizioni di carattere generale contenute nell’art. 2 del codice, sulla nozione di crisi e sulla nozione di gruppo. Il testo originario definiva la crisi come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. Il testo attuale sostituisce le parole “difficoltà economico-finanziaria” con l’espressione “squilibrio economico-finanziario”, avvicinando la nozione di crisi a quella d’insolvenza. In tal modo le segnalazioni della situazione di crisi previste dalla disciplina dell’allerta potrebbero scattare in un momento leggermente successivo, con ciò venendo incontro ai timori di chi, nel mondo delle imprese vede la nuova disciplina come un problema. In realtà la modifica avrà scarsa incidenza perché l’identificazione della situazione di crisi dipende pur sempre dal requisito aziendalistico previsto nella seconda parte della definizione, che si traduce poi negli indicatori ed indici che debbono essere elaborati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ai sensi dell’art. 13 del Codice.

La definizione di gruppo viene notevolmente migliorata, anche se non muta l’impostazione generale che richiama la nozione di direzione e coordinamento prevista dall’art. 2497 c.c. Si conferma che il gruppo è l’insieme delle imprese, società ed enti, precisando però che non ne fanno parte non soltanto lo Stato, ma anche gli enti territoriali, assoggettati questi ultimi a diversa disciplina. Inoltre si precisa che le imprese, società ed enti sono o sottoposti a comune direzione e coordinamento o tale direzione e coordinamento esercitano, con riferimento quindi al controllo ascendente e discendente. E’ anche meglio articolata la disciplina della presunzione di sussistenza della direzione e coordinamento che si presume esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei bilanci ovvero che esercita il controllo diretto o indiretto, ivi compresi i casi di controllo congiunto.

Non vi sono novità vere e proprie da questo punto di vista, ma indubbiamente la disciplina tecnicamente è stata molto migliorata. Restando sul tema della disciplina dei gruppi e facendo un balzo agli artt. 284 e ss. del codice, che regolano appunto il concordato, gli accordi di ristrutturazione e la liquidazione giudiziale dei gruppi, il correttivo interviene sulla disciplina del concordato di gruppo ed in particolare sulla regola per cui il piano unitario o i piani reciprocamente collegati ed interferenti debbono assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all’ipotesi di procedure separate per le varie imprese del gruppo. Il terzo comma dell’art. 284 ora prevede che il piano o i piani debbano quantificare il beneficio per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche in relazione ai vantaggi compensativi derivanti dalle operazioni infragruppo previste dal piano o dai piani. Queste circostanze debbono essere oggetto di attestazione da parte del professionista incaricato anche con riferimento al beneficio stimato dalla presentazione di un piano unitario o di piani collegati per i creditori di ciascuna impresa del gruppo. E’ evidente la preoccupazione del legislatore che la scelta del concordato di gruppo e la possibilità di trasferimenti infragruppo, che va ricordato, sono possibili anche quando una delle imprese o società ne rimanga impoverita purché i suoi creditori non ricevano meno di quanto percepirebbero dalla liquidazione giudiziale, riesca in realtà di pregiudizio ai creditori della società sacrificata. L’attestazione mira a consentire a tali creditori di votare con adeguata informazione.

Tralasciando modifiche lessicali che migliorano la leggibilità del testo, va ricordata la modifica dell’art. 285, comma 5, che conferma che il mezzo di impugnazione previsto per i soci della società che partecipa al concordato di gruppo è l’opposizione all’omologazione e non l’impugnazione della delibera assembleare, ma precisa che i soci possono far valere esclusivamente il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale.

2. Il legislatore è intervenuto ampiamente sulla disciplina dell’allerta, che, se non ci saranno ulteriori modifiche legislative, entrerà in vigore con il resto del codice a settembre 2021. Va ricordato che un primo rinvio al 15 febbraio 2021 era contenuto nell’art. 11 d.l. 2 marzo 2020, n. 9, poi abrogato dalla legge 27/2020. L’entrata in vigore del codice è stata complessivamente rinviata al 1 settembre 2021, in forza del d.l. liquidità ( d.l. 23/2020 conv. in l. 40/2020). Vi sono però forti pressioni per un nuovo rinvio della disciplina dell’allerta, se non dell’intero codice. E va subito detto che tale rinvio, della sola allerta, sarebbe opportuno perché il sistema dell’allerta non è idoneo a regolare una situazione di crisi generalizzata di moltissime imprese, qual è quella derivata dalla pandemia.

Prima di parlare dell’allerta in senso tecnico va ricordato che il Codice della crisi ha modificato l’art. 2086 c.c. prevedendo l’obbligo delle società e delle imprese collettive di munirsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili “adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”. Tale norma è già in vigore. Il Codice ha anche adeguato la disciplina di tutti i tipi di società, sia di persone che di capitali, affermando il principio che la competenza e la responsabilità dell’adeguamento gravano esclusivamente sugli amministratori. Ma nell’affermare che l’amministrazione spettava esclusivamente agli amministratori il legislatore non si era accorto che la parola “amministrazione” ha una duplice valenza riguardando gli assetti organizzativi, ma anche e soprattutto l’attività di gestione della società. Tale circostanza aveva generato incertezze interpretative, poiché, sovrapponendo il piano dell’organizzazione con quello gestorio, contraddiceva le numerose disposizioni del codice civile che, al contrario, consentono di affidare ai soci competenze tipicamente gestorie (così, ad esempio, l’art. 2479 c.c. per la s.r.l.) o particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società (così l’art. 2468, comma terzo, del codice civile, sempre per la s.r.l.). La prima versione del correttivo che era stata diffusa dal Ministero rimediava all’errore, ma creava nuovi problemi interpretativi. Il nuovo testo proposto dell’art. 2380 bis infatti stabiliva che “L’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori”, ma non riproduceva il vecchio testo della norma che affermava che “la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”, con ciò abrogando implicitamente un principio cardine della disciplina della s.p.a., vale a dire l’attribuzione in via esclusiva agli amministratori delle competenze gestorie, che avrebbero quindi potuto in via statutaria essere attribuite all’assemblea o ad appositi comitati. Anche il nuovo testo dell’art. 2409- novies per le s.p.a. con sistema dualistico si prestava alle medesime critiche. E va aggiunto che una modifica della disciplina societaria delle s.p.a. di questa portata era certamente al di fuori della delega.

La nuova versione dell’art. 377 CCII, già in vigore perché si tratta di una delle poche norme del codice che entravano immediatamente in vigore senza la vacatio legis di un anno, recita ora: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’art. 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. L’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori”. Il problema ha quindi trovato soluzione.

Vediamo ora le modifiche alla disciplina dell’allerta propriamente detta. Anzitutto sono state riviste le soglie oltre le quali scatta l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ribadito che la segnalazione riguarda soltanto il mancato versamento dell’Iva, si prevedono le soglie di 100.000 euro se il volume d’affari riferito all’anno precedente non è superiore ad un milione, 500.000 se non é superiore a 10 milioni, 1.000.000 se superiore ai 10 milioni. Inoltre è stato individuato il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve provvedere che è di sessanta giorni dalla comunicazione delle irregolarità di cui all’art. 54 bis legge IVA.

Il legislatore non è più intervenuto sui limiti dimensionali delle società oltre i quali scattano gli obblighi di segnalazione dell’allerta interna previsti a carico degli organi di controllo. Va ricordato, a questo proposito, che i limiti dimensionali indicati dall’art. 2477 c.c. erano stati originariamente portati dal Codice della crisi a far tempo dal 16 marzo 2019 a 2 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale; a 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; a 10 unità di dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ha poi innalzato al doppio questi limiti, recependo il diffuso disagio delle piccole imprese a dotarsi dell’organo di controllo per via dei maggiori costi che ne sarebbero derivati. Le ulteriori richieste di innalzamento di tali limiti non sono state accolte e neppure la richiesta, che nel rinvio al 15 febbraio 2021 il legislatore aveva inizialmente valutato favorevolmente, di un’entrata in vigore della disciplina scaglionata a seconda delle dimensioni delle imprese interessate.

Con riferimento all’allerta interna va rilevato ancora che il legislatore è intervenuto sulla nozione di indici della crisi contenuta nell’art. 13. Si tratta forse di una mera precisazione linguistica, ma la definizione di indici è stata girata in negativo, nel senso che essi debbono dare evidenza della non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità. Non pare comunque che all’effetto pratico il lavoro di redazione degli indici, già compiuto dal CNDCEC debba essere rinnovato. A questo proposito va ricordato che il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ha redatto da tempo gli indici e che ancora il MISE non ha provveduto alla loro approvazione, come previsto dal comma 2 dell’art. 13.

3. Lo schema del correttivo rivede i requisiti del piano che costituisce il presupposto comune di tutte le procedure di ristrutturazione dell’impresa in crisi (piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo). Modificando l’art. 56 del codice che si riferisce al piano attestato, ma che è richiamato dall’art. 58 per gli accordi di ristrutturazione, ed intervenendo anche sull’art. 86 per il concordato preventivo, si stabilisce infatti che al piano deve essere allegato il piano industriale e debbono essere indicati i suoi effetti sul piano finanziario. In tal modo i creditori e, occorrendo, il tribunale sono messi in grado di meglio controllare il progetto presentato dal debitore per la ristrutturazione. Nel caso del piano attestato e degli accordi di ristrutturazione, inoltre, il piano deve ora comprendere l’elenco dei creditori estranei e l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla scadenza. Si tratta di indicazioni che rientravano già tra le buone prassi seguite dai professionisti della ristrutturazione, ma che ora, diventando obbligatorie contribuiranno ad impedire la presentazione di piani poco fondati, redatti al solo scopo di guadagnare tempo.

Va poi sottolineato che il legislatore interviene sui requisiti del piano. Com’è noto il codice ha attribuito al tribunale il potere di sindacare non soltanto la fattibilità giuridica del piano, ma anche quella economica. Con il correttivo il legislatore modifica questa formula che derivava dalla notissima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ( 1521/2013), cancellando l’aggettivo giuridica e parlando di ammissibilità della proposta e fattibilità economica del piano. Si osserva nella relazione che l’aggettivo giuridico è superfluo, perché si tratta della verifica che la proposta nel suo contenuto sia compatibile con la disciplina di legge e che non ci si prefigga un risultato incompatibile con l’ordinamento giuridico, mentre la fattibilità economica riguarda la prognosi sull’attuazione del piano. Va peraltro osservato che l’adeguamento del linguaggio legislativo riguarda alcune norme soltanto, come ad esempio l’art. 47 sulla pronuncia da parte del tribunale del decreto di apertura del concordato, l’art. 48 sull’omologazione del concordato, gli artt. 56 e 57 sull’attestazione del piano attestato e dell’accordo di ristrutturazione da parte del professionista, mentre sono rimasti immutati gli artt. 70 ed 80 sull’apertura ed omologazione del concordato minore.

Ulteriori modifiche riguardano gli obblighi di comunicazione della segnalazione di allerta da parte del referente della Camera di commercio. L’art. 17 prevede ora che la comunicazione sia fatta anche al revisore contabile o alla società di revisione, oltre che agli organi di controllo della società. Muta poi il criterio di nomina del componente dell’OCRI che deve essere designato dall’associazione di riferimento del debitore perché la nomina va fatta dal referente tra tre nominati indicati dal debitore. Si accentua quindi il carattere di vicinanza di questo componente all’imprenditore. Anche i poteri d’ufficio di sostituzione dei componenti del collegio da parte del referente previsti dall’art. 17 sono ridotti perché in caso di inerzia o mancato adempimento da parte di uno dei componenti del collegio il referente deve segnalarlo per la sostituzione all’autorità che ha provveduto alla nomina. Si chiarisce poi nell’ultimo comma dell’art. 17 che l’allerta nei confronti di impresa agricola, quali che siano le sue dimensioni, è di competenza dell’OCC e non dell’OCRI.

Due importanti modifiche riguardano il procedimento di composizione assistita. L’attestazione della veridicità dei dati aziendali da parte del collegio OCRI su richiesta del debitore che intenda accedere alle procedure di composizione della crisi avviene soltanto se almeno uno dei componenti ha i requisiti per svolgere l’attività di attestatore ( art. 19). In secondo luogo se nelle more della procedura di composizione assistita un creditore chiede la liquidazione giudiziale, il tribunale per pronunciare deve attendere la conclusione del procedimento, ma nelle more può compiere atti istruttori.

Qualche rilievo va svolto anche per quanto riguarda le misure protettive che il debitore può chiedere al tribunale in pendenza della procedura di composizione assistita. Anzitutto l’art. 2 lett. p) chiarisce che le misure protettive sono le misure temporanee “richieste dal debitore”. Esse pertanto non possono essere domandate da altri soggetti, ad esempio dai creditori. In secondo luogo il legislatore ha riscritto gli artt. 54 e 55 che regolano il procedimento per la concessione di tali misure, il cui testo in precedenza era piuttosto oscuro. Si migliora la disciplina del procedimento davanti al giudice della sezione specializzata dell’impresa del tribunale per la concessione o la conferma della misura, precisando che essa non può aver durata superiore ai sei mesi, come previsto dall’art. 19, comma 1. Non è ben chiaro però come potrà essere concessa la proroga della misura. Allo stesso modo la disciplina degli artt. 54 e 55 non è chiara sulla proroga delle misure protettive previste nell’ambito delle procedure di crisi. Si precisa che la misura inizialmente non può aver durata superiore ai quattro mesi, come previsto dalla Direttiva 20 giugno 2019 dell’UE. Non si dice nulla però sulle modalità con cui potrà essere concessa la proroga della misura sino al massimo di dodici mesi, come previsto dalla Direttiva ed anche dall’art. 8 del Codice. Si tratta di una lacuna che andrebbe colmata.

In materia di accordi di ristrutturazione va segnalata la previsione, inserita nel testo dell’art. 44, comma 4, del Codice, che il tribunale possa sempre, a sua discrezione, nominare il commissario giudiziale. Il Codice aveva previsto l’obbligatorietà della nomina nel caso in cui la domanda di omologazione dell’accordo fosse presentata in pendenza di istanze di liquidazione giudiziale. Ora anche al di fuori di queste ipotesi il tribunale può valutare l’opportunità della nomina, è da ritenere a tutela dei creditori ed a garanzia della serietà della proposta. Va sottolineato che questa ed altre norme, alcune delle quali già inserite nel testo originario del Codice, vanno nella direzione di ridurre le caratteristiche originarie degli accordi di ristrutturazione, che erano stati inizialmente concepiti nel 2005, quando erano stati introdotti nella nostra legislazione, come una procedura con caratteristiche pressoché esclusivamente negoziali, fondata sull’accordo tra i creditori ed il debitore sul quale il tribunale interveniva soltanto nel caso di opposizione dei creditori, in particolare dei creditori estranei all’accordo. Ora la procedura assume sempre di più carattere obbligatorio e vincolante per tutti i creditori, come risulta dal fatto che i creditori estranei vedono differito, sia pur di poco, il tempo di pagamento dei loro crediti ( 120 giorni), possono essere disposte misure protettive di sospensione delle azioni esecutive dei creditori, l’accordo, negli accordi ad efficacia estesa, può essere vincolante anche per i creditori titolari di crediti omogenei appartenenti alla medesima categoria di quelli che aderiscono ( purché le adesioni raggiungano il 75%), salva l’opposizione davanti al tribunale. Anche il regime dei crediti in prededuzione è analogo a quello del concordato ed esso è stato esteso ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di concordato o di omologazione degli accordi, a condizione che essi siano previsti dal piano e che il tribunale espressamente disponga in tal senso, riprendendo una norma contenuta nella legge fallimentare che non era stata riprodotta nel codice. La nomina del commissario giudiziale con i suoi poteri di controllo sull’operato del debitore va nella medesima direzione.

Tra le nuove norme introdotte dal legislatore con il codice della crisi va ricordato l’art. 48, comma 5, modificato dal correttivo, che prevede che il tribunale omologhi gli accordi, come del resto la proposta di concordato preventivo, quando non vi è adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, ancorché la loro adesione sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze, se la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto alle alternative liquidatorie.

Gli accordi assumono sempre più le caratteristiche della procedura concorsuale, come ormai ritenuto anche dalla giurisprudenza della Cassazione, ovviamente dando al termine procedura concorsuale il significato di procedura vincolante per la generalità dei creditori e non di procedura fondata sul principio della par condicio.

A proposito degli accordi va sottolineato che negli accordi ad efficacia estesa, quelli potenzialmente vincolanti anche per i creditori estranei cui si è accennato, è stato mantenuto il requisito che l’accordo non abbia carattere liquidatorio e preveda la continuazione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta ( tranne che nel caso di accordi conclusi con le banche e gli intermediari finanziari), ma è stato soppresso l’ulteriore requisito, previsto dal Codice della crisi, che richiedeva che i creditori venissero soddisfatti in misura significativa e prevalente dal ricavato della continuità aziendale. Tale requisito, infatti, non previsto dalla legge delega (che invece richiede la prevalenza per il concordato preventivo), rendeva inutilmente più difficoltoso l’accesso alla procedura.

Per quanto concerne il concordato preventivo le novità introdotte dal correttivo non sono moltissime. Non cambiano le caratteristiche della procedura, ma non sono irrilevanti. Nella nozione di continuità aziendale il legislatore ha precisato che in essa non rientra il corrispettivo della cessione del magazzino ( art. 84). Il concetto è ribadito nel concordato di gruppo dall’art. 285. E’ stato chiarito che la moratoria nel concordato in continuità per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca non può essere superiore a due anni ( art. 86) scartando la soluzione che ammetteva una dilazione maggiore con maturazione dei relativi interessi. Nella disciplina dei contratti pendenti l’art. 97 è stato emendato per affermare con chiarezza l’inefficacia delle clausole ipso facto, di scioglimento automatico dei contratti in caso di domanda di ammissione alla procedura, in conformità alla disciplina preesistente ed a quanto previsto dalla Direttiva 1023/2020. Oltre ad alcune altre modifiche di minor rilievo, è importante l’intervento sull’art. 97, ult. co., che ha precisato che nei contratti di finanziamento bancario costituisce prestazione principale anche la riscossione del credito da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori. E’ quindi aperta la strada allo scioglimento con domanda di restituzione delle somme riscosse nel caso di operazioni autoliquidantesi. Tuttavia la norma prevede che in caso di scioglimento del contratto il finanziatore ha diritto a trattenere le somme erogate dai terzi debitori nel periodo compreso tra i 120 giorni anteriori alla domanda e la notificazione dell’istanza di liquidazione giudiziale.

Il correttivo è intervenuto anche sulla materia dei crediti prededucibili. Per quanto concerne il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione l’art. 99, co. 5, prevede la prededuzione, ripristinando una regola vigente con la legge fallimentare, anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di apertura della procedura purché essa sia espressamente disposta nel provvedimento di accoglimento del tribunale. Va poi ricordato che l’art. 6 del codice è stato modificato per ricomprendere espressamente nella prededuzione i crediti derivanti da attività non negoziali degli organi preposti alle procedure purché connesse alle loro funzioni nonché i crediti risarcitori derivanti dagli organi predetti.

E’ ovviamente impossibile dar conto di tutte le modifiche nello spazio a disposizione. Meritano tuttavia di essere citate, tra le tante, le norme che migliorano la disciplina del sovraindebitamento, in particolare la revisione del potere dei creditori di chiedere l’apertura della liquidazione controllata del debitore sovraindebitato, vale a dire dell’imprenditore sotto soglia, dell’imprenditore non commerciale e del debitore civile. Per queste ipotesi il testo originario del Codice della crisi, prima delle modifiche introdotte su richiesta delle Commissioni parlamentari, non prevedeva poteri di iniziativa dei creditori. La liquidazione controllata era lasciata alla mera iniziativa del debitore. I creditori avrebbero dovuto tutelarsi con le sole azioni esecutive individuali. Il Codice della crisi ha previsto invece il potere di iniziativa dei creditori con l’ovvia conseguenza che sui tribunali si sarebbe abbattuta una valanga di domande proposte dai creditori non al fine di aprire la procedura, ma, come avveniva in passato prima della riforma del 2005 della legge fallimentare, di premere sul debitore per essere pagati. Ora lo schema di correttivo corre ai ripari e si prevede che il creditore possa proporre la domanda, ma che non si faccia luogo all’apertura della procedura se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore ad euro 20.000. Inoltre quando la domanda del creditore è proposta nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo alla liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.

Va infine ricordato che con il correttivo il legislatore ha rimesso mano all’art. 356 relativo all’albo dei soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell’insolvenza. Per la prima popolazione dell’albo si guarda ai professionisti che hanno svolto almeno due incarichi contro i quattro che erano originariamente richiesti.

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